Ordinanza n. 3817/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri per carenza dei requisiti di moralità e condotta, nonché graduatoria finale e decreto di approvazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'esclusione dalla procedura selettiva per il reclutamento di allievi carabinieri, disposta in ragione della ritenuta carenza dei requisiti di moralità e condotta previsti dall'art. 635, comma 1, lettere h) e i), del Codice dell'ordinamento militare e dalle corrispondenti disposizioni del bando. L'esclusione era stata motivata dalla presenza di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore. Con ulteriori motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento confermativo dell'esclusione e, successivamente, la graduatoria finale relativa alla riserva di posti e il decreto di approvazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Il giudice dà atto che una precedente istanza cautelare era già stata respinta dalla Sezione e che tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato in appello.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha rilevato che, con i più recenti motivi aggiunti, il ricorrente non aveva introdotto nuovi elementi di fatto idonei a mettere in dubbio il precedente giudizio cautelare. Ha inoltre ribadito che il provvedimento di conferma dell'esclusione risultava assistito da un'ampia e articolata motivazione sulle ragioni della carenza dei requisiti di moralità e condotta. Pertanto, allo stato del giudizio, non è stato ravvisato un sufficiente fumus boni iuris, con conseguente rigetto della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. h) e i), d.lgs. 66/2010
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; avere tenuto condotta incensurabile
La disposizione è richiamata quale base normativa dei requisiti di moralità e condotta richiesti per l'ammissione al concorso; il provvedimento di esclusione è stato ritenuto, in sede cautelare, ampiamente e articolatamente motivato in relazione alla loro carenza.
art. 2, comma 4, lett. f) e i), del bando di concorso
Le disposizioni del bando sono richiamate quali corrispondenti requisiti di partecipazione relativi alla moralità e alla condotta del candidato.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riproposizione della domanda con motivi aggiunti non impone una nuova valutazione favorevole quando il ricorrente non introduce elementi di fatto nuovi idonei a superare il precedente giudizio cautelare già confermato in appello.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, allo stato degli atti, il provvedimento di esclusione risulta corredato da un'ampia e articolata motivazione sulle ragioni della carenza dei requisiti di moralità e condotta richiesti per una procedura di reclutamento militare.
- La valutazione del fumus boni iuris in sede cautelare resta ancorata agli elementi dedotti e documentati nel giudizio: l'assenza di elementi nuovi o idonei a mettere in dubbio la legittimità dell'atto impedisce la concessione della sospensione.
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