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Sentenza

Sentenza n. 3490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 797/2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202110871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto l'impugnazione di due ordinanze comunali recanti sanzioni edilizia e paesaggistica, nonché la domanda risarcitoria per la durata del procedimento di sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato due ordinanze del Comune di Firenze: la prima disponeva il pagamento di euro 44.429,19 quale sanzione collegata al rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria per modifiche eseguite in corso di costruzione rispetto a una DIA del 2010; la seconda disponeva il pagamento di euro 5.164,00 quale sanzione paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 per opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica. La società contestava l'erroneo inquadramento giuridico dell'intervento e il conseguente calcolo della sanzione edilizia, nonché l'applicazione della sanzione paesaggistica nella misura massima. Nel corso del primo grado aveva inoltre impugnato la nota comunale che confermava gli importi a seguito di istanza di riesame. Era stata proposta anche domanda risarcitoria per l'eccessiva durata dei procedimenti di rilascio dell'attestazione di conformità e del nulla-osta paesaggistico. In appello la società chiedeva il risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardo di 285 giorni nell'ultimazione di 28 unità immobiliari, quantificato nel valore locativo non percepito, oltre a spese di istruttoria, ratei e interessi sul mutuo, tasse comunali e spese legali stragiudiziali; chiedeva anche l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento perché il Comune, in autotutela, ha annullato le ordinanze impugnate durante il giudizio, soddisfacendo integralmente l'interesse demolitorio della società. Ha quindi accolto la domanda restitutoria delle somme eventualmente pagate in forza delle ordinanze annullate, riconoscendo anche gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria, non essendo stato provato un maggior danno. Ha esaminato nel merito la domanda risarcitoria, rispetto alla quale permaneva l'interesse della società, e l'ha respinta. La verificazione ha accertato che i lavori erano terminati il 21 dicembre 2015, che nessuna unità era stata locata e che tutte erano state vendute tra il 2016 e il 2022. Il Collegio ha ritenuto non provato che la società avesse programmato la locazione degli immobili o che, una volta ultimati, avrebbe immediatamente conseguito redditi locativi; la mancata percezione di tali redditi è stata ricondotta a una scelta della proprietaria. Anche gli oneri fiscali, comunali e gli interessi sul mutuo non sono stati riconosciuti: essi sarebbero comunque gravati sulla proprietà fino alla vendita, non è stato dimostrato che il ritardo abbia impedito una vendita tempestiva in un momento di mercato più favorevole e si è ritenuto presumibile che tali costi fossero stati recuperati nel prezzo di vendita. Le spese legali stragiudiziali sono state escluse perché evitabili, essendo possibile reagire al ritardo mediante ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata limitatamente alla cessazione della materia del contendere e alla restituzione, mentre è stata confermata quanto al rigetto del risarcimento. Le spese del doppio grado sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste a carico del Comune, senza maggiorazione per complessità.

Norme richiamate

  • art. 140 l.r. Toscana 1/2005

    Disposizione richiamata quale base della sanzione pecuniaria collegata al rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Disposizione richiamata quale base della sanzione paesaggistica per opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per lo scambio delle memorie prima della decisione.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Esclude il risarcimento delle spese stragiudiziali evitabili, quando il danneggiato avrebbe potuto attivare un rimedio giudiziale contro il ritardo amministrativo.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamato per escludere l'incremento del compenso del verificatore per complessità, non essendone provati i presupposti.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela degli atti impugnati, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente l'interesse demolitorio del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento; restano tuttavia esaminabili le domande risarcitorie e restitutorie che conservino autonomia e interesse attuale.
  • Quando l'atto sanzionatorio viene annullato in autotutela dopo il pagamento, l'amministrazione deve restituire le somme percepite, con corresponsione degli interessi legali; la rivalutazione monetaria richiede la rigorosa prova di un ulteriore e specifico danno.
  • Il danno da ritardo amministrativo non è dimostrato dalla mera astratta possibilità di locare immobili dopo la loro ultimazione: il richiedente deve provare che la locazione fosse effettivamente programmata e che il ritardo abbia causalmente impedito o ridotto la percezione di redditi locativi.
  • Oneri fiscali, comunali e interessi sul mutuo relativi a immobili rimasti nella disponibilità del proprietario non sono automaticamente risarcibili per il ritardo amministrativo se sarebbero comunque maturati fino alla vendita e non è provato che il ritardo abbia impedito una vendita tempestiva o inciso sul prezzo realizzato.
  • Le spese stragiudiziali sostenute per reagire al ritardo dell'amministrazione non sono risarcibili quando siano evitabili mediante l'esperimento di un rimedio giudiziale adeguato, in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaDanno da ritardo
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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