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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00778/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto il diniego della pena sostitutiva fondato sui criteri dell'art. 133 c.p. e sui precedenti penali dell'imputato, richiamando anche l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una violazione del codice della strada. L'unico motivo riguardava la mancata sostituzione della pena: si censurava, in sostanza, il diniego del beneficio da parte del giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato come indice di meritevolezza ex art. 133 c.p., escludendo la necessità di ulteriori argomentazioni analitiche.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, cod. strada

    Norma incriminatrice per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei gradi di merito; il testo non consente di ricostruire oltre il contenuto specifico della violazione.

  • art. 133 c.p.

    Criterio generale di commisurazione della pena richiamato anche ai fini della valutazione sulla concedibilità della pena sostitutiva; i precedenti penali possono essere valorizzati come indice di immeritevolezza del beneficio.

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Anche nel testo vigente, impone al giudice, nella valutazione della pena sostitutiva, di tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Intervento riformatore che ha ampliato l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive, poi trasformate in pene sostitutive.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sostituzione della pena è ancorata agli stessi criteri legali di commisurazione della pena, sicché il giudizio prognostico favorevole richiede il riferimento agli indici dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice può negare la sostituzione della pena anche in ragione dei soli precedenti penali dell'imputato, senza essere tenuto a fornire ulteriori motivazioni analitiche.
  • La riforma che ha ampliato le pene sostitutive non elimina il dovere del giudice di valutare la meritevolezza del beneficio alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando il diniego della pena sostitutiva è sorretto da una motivazione coerente con i criteri legali, il ricorso che lo censuri è destinato a essere dichiarato inammissibile se non introduce vizi specifici di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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