Cassazione Penale, Sentenza n. 4601/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della confisca dei terreni lottizzati abusivamente e delle opere ivi realizzate. La ricorrente contestava la mancata verifica specifica del mutamento di destinazione d'uso delle aree (elemento essenziale per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva), lamentava l'omesso accertamento tecnico richiesto e l'assenza di audizione del consulente di parte. Inoltre deduceva l'irragionevolezza e sproporzione della confisca, poiché molte opere erano legate ad attività agricole o condonabili e non pertinenti alla presunta destinazione turistico-ricettiva, e parte degli abusi erano ascrivibili al marito non alla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi in quanto il giudice del merito aveva fornito una motivazione coerente e logicamente accettabile: dalle deposizioni e dalle foto aeree emergeva una trasformazione dell'area da agricola a residenziale/turistico, con realizzazione di miniappartamenti, rete viaria e servizi funzionali all'attività di ristorazione, sufficiente a configurare la lottizzazione abusiva. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto la misura proporzionata e giustificata alla luce della complessiva illiceità degli interventi, dei vincoli di inedificabilità e ambientali e della reiterazione degli abusi; ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte EDU (Giem c. Italia) sul tema. Perciò nessun vizio di motivazione idoneo a giustificare la cassazione è stato riscontrato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), art. 44 lett. b
art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001
Norma rilevata in relazione ai reati edilizi e alla disciplina della lottizzazione; la Corte ha considerato i presupposti posti a fondamento della qualificazione degli abusi urbanistici sulla base della normativa urbanistica vigente
D.P.R. n. 380/2001, artt. 93, 94, 95
artt. 93, 94 e 95, D.P.R. n. 380 del 2001
Citati come riferimenti ai reati edilizi contestati; la decisione ha considerato la complessiva illiceità delle opere realizzate anche alla luce di tali disposizioni
D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181, comma 1-bis
art. 181, comma 1-bis, D. Lgs. 42/04
Richiamato per i vincoli ambientali/paesaggistici dell'area; la Corte ha tenuto conto dei vincoli nel valutare la gravità e la reiterazione delle opere abusive e la proporzionalità della confisca
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio per cui la Corte di cassazione controlla la coerenza e la logicità della motivazione e non può riapprezzare liberamente il materiale probatorio; l'eventuale vizio deve consistere in manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
Corte EDU, sentenza GIEM c. Italia
sentenza 28 giugno 2018, GIEM c. Italia
Richiamata in tema di proporzionalità delle misure patrimoniali e confische; la Corte ha ritenuto che la confisca fosse compatibile con i principi di proporzionalità alla luce della lesività e reiterazione delle violazioni urbanistiche
Massime di principio
- La Corte di legittimità verifica la coerenza logico-argomentativa della motivazione dei giudici di merito e non può sostituirsi a questi nella valutazione concreta delle prove, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Per configurare il reato di lottizzazione abusiva è necessario accertare il mutamento di destinazione d'uso e la creazione di una nuova maglia urbanistica; tale accertamento può essere desunto da elementi concreti come foto aeree, opere infrastrutturali, servizi realizzati e deposizioni, non soltanto da un vincolo di inedificabilità.
- La richiesta di acquisire consulenze tecniche o di audire un perito di parte deve essere valutata dal giudice di merito secondo le esigenze istruttorie; la mancata ammissione non è automaticamente causa di annullamento se il complesso probatorio risulta comunque idoneo a provare i fatti rilevanti.
- La confisca può essere legittimamente disposta quando le opere abusive, nel loro insieme, dimostrino una trasformazione permanente e lesiva del territorio; tuttavia, quando parti degli immobili risultino autonome, agricole, legittime o condonabili, può essere valutata la possibilità di misure meno estensive limitate ai beni funzionalmente collegati all'attività illecita.
- In casi analoghi il ricorrente deve dimostrare specificamente che la motivazione del giudice è irrazionale o manifestamente illogica; mere alternative interpretative favorevoli alla difesa non sono sufficienti per ottenere la cassazione.
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