Ordinanza n. 1279/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250031118, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 3 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 5 dicembre 2025; - della Circolare del Ministero dell'Università e della ricerca “Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025-2026”, nella parte in cui limita la dimostrazione dei mezzi economici di sussistenza “mediante garanzie economiche personali o dei genitori”, escludendo, a tal fine, la possibilità di proporre terzi garanti appartenenti comunque alla cerchia familiare dell'istante; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul, unitamente alla circolare ministeriale sulle procedure per l'ingresso e il soggiorno degli studenti internazionali, nella parte relativa alla dimostrazione dei mezzi economici di sussistenza
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio e la circolare ministeriale applicata, sostenendo che quest'ultima avrebbe illegittimamente limitato la prova dei mezzi economici di sussistenza alle garanzie personali dell'interessata o dei suoi genitori, escludendo la possibilità di indicare terzi garanti appartenenti alla cerchia familiare. Ha inoltre chiesto, in sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego e, nel merito, la condanna dell'Amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., assumendo che non residuassero margini di discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase, caratterizzata da cognizione sommaria, ha ritenuto che le doglianze non fossero assistite da adeguato fumus boni iuris, alla luce della documentazione in atti e degli argomenti del Ministero circa l'incapienza dei mezzi di sussistenza dimostrati dalla ricorrente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che la ricorrente può ripresentare l'istanza corredandola della documentazione necessaria a consentire al Consolato la verifica dell'effettiva sussistenza dei mezzi economici minimi previsti dalla Direttiva 1.03.2000 del Ministero dell'Interno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di adeguato fumus boni iuris e per la possibilità di ripresentare l'istanza amministrativa con documentazione idonea.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la condanna dell'Amministrazione al rilascio del visto; la questione non è stata decisa nella fase cautelare.
Direttiva 1.03.2000 del Ministero dell'Interno
Individua, secondo il provvedimento, i mezzi economici minimi di sussistenza che devono essere verificati dal Consolato ai fini del visto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto può essere negata quando, alla luce della documentazione disponibile e delle ragioni dell'Amministrazione, le censure non presentano un adeguato fumus boni iuris quanto alla disponibilità dei mezzi economici richiesti.
- La possibilità per il richiedente di ripresentare l'istanza amministrativa con la documentazione necessaria a dimostrare la disponibilità dei mezzi economici minimi può escludere, o comunque ridimensionare, il periculum in mora derivante dal diniego di visto.
- La verifica consolare della disponibilità dei mezzi economici minimi costituisce un profilo rilevante nella valutazione cautelare del diniego di visto per motivi di studio.
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