Cassazione Penale, Sentenza n. 10432/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GUP del 30/09/2025. Con un unico motivo deduceva violazione di legge (art. 37 e ss. c.p.p.) e vizio di motivazione: a) il GUP non avrebbe dovuto decidere senza consentire alle parti di interloquire sulle questioni preliminari; b) la sospensione dei termini di custodia cautelare sarebbe illegittima perché - secondo il ricorrente - non intervenuta 'immediatamente prima' della decisione, ancorché l'udienza preliminare non si caratterizzi per una netta separazione fra fase preliminare e decisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza di legittimita (in particolare Sez. U. Conti) e della successiva applicazione al giudizio abbreviato/udienza preliminare, la ricusazione presentata e ammessa immediatamente prima della discussione comporta obbligatoriamente la sospensione del processo e, per conseguenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p. (comma 1 lett. a) e comma 4). Nel caso di specie l'istanza di ricusazione è stata proposta e ammessa nella situazione fattuale che la Corte ha ritenuto corrispondere all'ipotesi di 'immediata prima' della decisione, perciò la disposizione della sospensione dei termini è risultata legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 304 cod. proc. pen. comma 1 lett. a)
Prevede la sospensione dei termini di custodia cautelare quando viene sospeso il procedimento; la Corte lo applica quando la sospensione processuale deriva da una ricusazione proposta immediatamente prima della decisione
art. 304 cod. proc. pen. comma 4
Consente la sospensione dei termini di custodia anche nel corso dell'udienza preliminare; la Corte ne conferma l'applicabilità quando la ricusazione è proposta immediatamente prima della discussione
art. 37 cod. proc. pen. comma 2
Stabilisce l'effetto sospensivo ex lege del processo quando la ricusazione interviene quasi in coincidenza temporale con la sentenza; la Corte lo considera decisivo per sancire l'obbligatorieta della sospensione nei casi di ricusazione immediatamente prima della decisione
art. 38 cod. proc. pen. comma 1 e comma 2
Regolano i termini per proporre la ricusazione; la distinzione temporale prevista consente di qualificare l'istanza come proposta durante l'udienza o immediatamente prima della discussione, con conseguenze diverse sull'obbligatorieta della sospensione
art. 41 cod. proc. pen. comma 2
Attribuisce al giudice della ricusazione il potere di disporre il rinvio o la sospensione del procedimento quando ravvisi fondatezza dell'istanza; la Corte lo cita per spiegare la differenza tra sospensione facoltativa e obbligatoria
art. 420 e art. 421 cod. proc. pen.
Regolano rispettivamente la costituzione delle parti e la discussione in udienza preliminare; la Corte utilizza la distinzione tra queste fasi per valutare quando la ricusazione si pone 'immediatamente prima' della discussione
Sez. U. n. 31421 del 26/06/2002 (Conti)
Giurisprudenza di legittimita che stabilisce il principio secondo cui la ricusazione proposta quasi in coincidenza con la decisione determina l'immediata sospensione ex lege del processo e giustifica la sospensione dei termini di custodia cautelare
Sez. 6 n. 39859 del 11/07/2005 (Cantaro) e Sez. 5 n. 40086 del 09/07/2009 (Iamonte)
Giurisprudenza che estende l'applicazione del principio Conti all'udienza preliminare, confermando la sospensione dei termini cautelari se la ricusazione è proposta al termine dell'udienza, quando l'unica attività residua è la deliberazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. comma 1-ter
Dispone l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ordina l'invio ai fini dell'esecuzione
Massime di principio
- La ricusazione proposta 'immediatamente prima' della decisione determina ex lege la sospensione del processo e, conseguentemente, la sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 37 comma 2 e art. 304 c.p.p.).
- Se la ricusazione è proposta durante lo svolgimento dell'udienza ma non in prossimità immediata della decisione, la sospensione del procedimento è discrezionale e spetta al giudice della ricusazione valutare fondatezza e pregiudizio (art. 41 comma 2 c.p.p.).
- In udienza preliminare occorre valutare la collocazione temporale dell'istanza (fase di costituzione vs fase di discussione): solo la presentazione in prossimità della discussione produce l'obbligo di sospensione dei termini cautelari.
- La difesa che intenda evitare la sospensione dei termini cautelari dovrebbe proporre tempestivamente le questioni preliminari o, se vuole ottenere la sospensione, presentare la ricusazione in prossimità della decisione; la controparte può invece far valere l'inammissibilita o la mancata immediatezza dell'istanza.
- Dal punto di vista del giudice, quando la ricusazione è tardiva ma ammissibile e cade nella fase residuale dell'udienza, l'adozione del provvedimento sospensivo e del rinvio è necessitata per prevenire possibili strumentalizzazioni dell'istituto.
- In presenza di rigetto in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e la decisione deve essere comunicata all'istituto penitenziario se non consegue la rimessione in libertà (art. 616 c.p.p. e art. 94 disp. att.).
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