Cassazione Penale, Sentenza n. 29467/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che: 1) impone il colloquio con il coniuge dietro vetro divisorio nel regime 41-bis, sostenendo che esistono modalità alternative e che la circolare DAP 2017 consente deroghe; 2) mantiene la pratica della riconsegna serale del "bollilatte", che secondo il ricorrente, per l'attività di "portavitto", comporta sveglie e colazioni anticipate e rende vessatoria la mancata disponibilità mattutina del bollilatte.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul tema del vetro divisorio la doglianza è generica e non confuta adeguatamente la specifica pericolosità del coniuge richiamata dal Tribunale; la possibilità di deroghe al vetro è eccezionale e va motivata in relazione alla sicurezza interna/esterna (giurisprudenza consolidata). Sulla restituzione serale del bollilatte la Corte ritiene che si tratti di una modalità organizzativa non lesiva di un diritto soggettivo: la pretesa non risulta configurabile come diritto essenziale tale da attivare la tutela giurisdizionale preventiva ex art. 35-bis; pertanto la misura non è vessatoria. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e sanzione pecuniaria di circa euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Consente misure di regime differenziato volte a contenere la pericolosità; le limitazioni (es. vetro divisorio) possono derogare le modalità ordinarie dei colloqui e solo in casi particolari è ammessa una deroga per motivi di tutela dei rapporti familiari bilanciati con la sicurezza.
art. 35-bis, comma 3 ord. pen.
Disciplina la tutela giurisdizionale 'ordinaria' del detenuto: l'attivazione richiede l'esistenza di una lesione di un diritto soggettivo concreto e attuale, condizione necessaria per un ordine di fare coercibile nei confronti dell'Amministrazione.
art. 35, comma 1, n. 5 ord. pen.
Prevede il reclamo generico rivolto al Magistrato di Sorveglianza come strumento non giurisdizionale; permangono canali amministrativi per contestazioni non qualificate come lesione di diritto soggettivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le impugnazioni in materia di misure detentive differenziate (art. 41-bis) devono contestare in modo specifico e provato le circostanze di pericolosità o le motivazioni fattuali: censure generiche sulla motivazione sono inammissibili in Cassazione.
- Le modalità organizzative interne (es. orari di riconsegna di oggetti personali) non costituiscono automaticamente violazione di un diritto soggettivo: serve dimostrare che la disposizione lede un bene essenziale o un diritto fondamentale in modo concreto e attuale.
- Per attivare la tutela giurisdizionale preventiva ex art. 35-bis è necessario provare l'esistenza di una pretesa inerente a un diritto soggettivo (tipicamente collegato a diritti fondamentali) e che il limite sia irragionevole o sproporzionato rispetto all'essenziale del diritto.
- In ambito penitenziario l'Amministrazione può modulare le modalità di esercizio di diritti del detenuto purché la frammentazione delle facoltà non ne svuoti il contenuto fondamentale; la valutazione della ragionevolezza compete al Magistrato di Sorveglianza.
- In Cassazione non è consentito un sindacato esteso sulla mera motivazione dei fatti; l'appello alla Corte Suprema richiede profili di violazione di legge o questioni giuridiche rilevanti, non una semplice rivalutazione dei fatti.
- Quando si contesta una limitazione detentiva occorre indicare chiaramente quale diritto fondamentale è leso e fornire elementi concreti sulla gravità e l'attualità del pregiudizio, preferibilmente con riferimenti normativi e di fatto che consentano al giudice di verificare la sussistenza del diritto soggettivo.
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