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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento di sospensione del -OMISSIS-1 a firma del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Piemonte e -OMISSIS-; della nota di invito alla vaccinazione del -OMISSIS-; di ogni altro provvedimento presupposto connesse e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202200072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e nota di invito alla vaccinazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia Stradale, ha impugnato il provvedimento del 24 dicembre 2021 con cui era stato sospeso con effetto immediato dal servizio ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, nonché la precedente nota di invito alla vaccinazione. Ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge, eccesso e sviamento di potere e difetto di motivazione, sostenendo che l'invito non lo avrebbe informato adeguatamente della possibilità di documentare l'esenzione o il differimento della vaccinazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021, con conseguente invalidità del successivo provvedimento di sospensione. In secondo luogo ha dedotto nullità per carenza di potere in astratto, violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il funzionario incaricato della notificazione non avrebbe avuto il potere di adottare un provvedimento incidente sullo status giuridico del personale e che la sospensione avrebbe dovuto seguire il procedimento disciplinare previsto dal d.P.R. n. 737/1981. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuta cessazione degli effetti della sospensione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24/2022 aveva eliminato, per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la sospensione dal servizio conseguente al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale; l'effetto sospensivo era pertanto cessato immediatamente e l'obbligo vaccinale era comunque venuto meno dal 15 giugno 2022. Il ricorrente non aveva proposto domande risarcitorie o di pagamento delle retribuzioni non percepite. L'inciso relativo agli effetti previdenziali, sull'anzianità, sugli scatti, sull'avanzamento e sul congedo ordinario è stato qualificato come mero avviso, privo di effetti giuridici autonomi in assenza di ulteriori atti applicativi. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. La prima censura è stata respinta perché l'invito notificato al ricorrente indicava espressamente la possibilità di produrre l'attestazione di esenzione temporanea o permanente, la documentazione della vaccinazione, la richiesta di vaccinazione o la dichiarazione di insussistenza dell'obbligo. La seconda censura è stata respinta perché il provvedimento era stato adottato dalla Direzione competente; il funzionario della Polizia di Stato era stato incaricato soltanto degli adempimenti di notificazione. Il d.P.R. n. 737/1981 è stato ritenuto inconferente, poiché disciplina i procedimenti disciplinari, mentre la sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale aveva natura non sanzionatoria ed era direttamente prevista dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44

    obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e sospensione dall'attività lavorativa in caso di inadempimento

    La norma, nella versione applicabile ratione temporis, imponeva l'obbligo vaccinale e prevedeva la sospensione dal servizio dei dipendenti inadempienti; la sospensione aveva natura non sanzionatoria.

  • art. 4, comma 2, d.l. 1 aprile 2021, n. 44

    attestazione relativa all'esenzione, temporanea o permanente, dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2

    La disposizione individuava la documentazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione che il dipendente poteva produrre.

  • art. 8, comma 3, lett. a), n. 2, d.l. 24 marzo 2022, n. 24

    abrogazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021

    Ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

  • art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022, n. 24

    trasposizione della disciplina nell'art. 4-ter.1 del d.l. n. 44/2021

    Ha mantenuto l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022, eliminando la sospensione dal servizio; per effetto della modifica è cessato l'effetto sospensivo già disposto.

  • art. 1 d.l. 7 gennaio 2022, n. 1

    non oltre il 15 giugno 2022

    È richiamato per la scadenza temporale dell'obbligo vaccinale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione

    Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 6, 7, 16 e 21 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti

    La disciplina è stata ritenuta non applicabile, poiché la sospensione vaccinale non costituiva sanzione disciplinare.

Massime di principio

  • Quando, per effetto di una sopravvenuta modifica normativa, cessano gli effetti lesivi del provvedimento impugnato e il ricorrente non propone domande risarcitorie o restitutorie, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La cessazione dell'effetto sospensivo derivante da una modifica legislativa elimina l'interesse all'annullamento della sospensione, salvo che residuino autonomi effetti lesivi attuali o siano state formulate domande di pagamento, risarcimento o altra tutela consequenziale.
  • L'invito rivolto al dipendente soggetto a obbligo vaccinale è adeguatamente motivato e procedimentalmente corretto quando indica le alternative documentali previste dalla legge, comprese vaccinazione, esenzione o differimento, richiesta di vaccinazione e insussistenza dell'obbligo.
  • La sospensione dal servizio prevista dalla normativa sull'obbligo vaccinale costituisce una misura non sanzionatoria e non è soggetta alle regole del procedimento disciplinare applicabile al personale di polizia.
  • Il provvedimento di sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere adottato dal responsabile della struttura o dall'organo competente secondo l'organizzazione amministrativa, mentre l'attività di notificazione dell'atto può essere affidata a un diverso funzionario senza determinare incompetenza.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicità

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