Cassazione Penale, Sentenza n. 26972/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame del 4/11/2021 (che aveva annullato l'ordinanza cautelare originale solo per i capi d'imputazione dal n.4 al n.10 e confermato il resto), lamentando: 1) nullità per difetto delle condizioni di capacità del giudice e violazione dell'art.42 cod. proc. pen. (due giudici del collegio si erano astenuti in dibattimento per aver partecipato alla precedente ordinanza del 18/02/2021); 2) violazione di legge e carenza di motivazione (art. 292 cp.p.) per mancata autonoma valutazione degli elementi a fondamento della custodia cautelare, con particolare riferimento alle imputazioni e alle modalità investigative; 3) illogicità della motivazione rispetto ai capi 23-27 (tra cui il furto del 31/01/2020) e illegittima integrazione motivazionale; 4) contestazione della fondatezza dei gravi indizi indicati (passaggi della Golf sull'autostrada, riconoscimento del conducente, rinvenimento di apparati e oggetti, assenza di comunicazioni telefoniche), e del metodo con cui la partecipazione all'associazione sarebbe stata posta a fondamento della responsabilità per i reati fine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestamente infondato. In particolare ha ritenuto infondato il vizio processuale relativo all'astensione: la partecipazione dei giudici al procedimento incidentale (riesame in sede di rinvio) non comporta di per sé incompatibilità quando l'astensione riguarda atti riferiti al procedimento originario; l'art.42 va interpretato insieme alle norme sull'astensione/ricusazione e applicato di stretta interpretazione. Sulla questione dei gravi indizi la Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e priva di vizi logici, confermando la valutazione circa la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in relazione ad almeno un episodio (31/01/2020) e la possibilità di valutazione cumulativa per episodi seriali; ha inoltre riconosciuto la legittimità dell'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame ove sussista un sostrato argomentativo su cui sviluppare il contraddittorio. Il ricorso è dunque respinto e è disposta la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 42 cod. proc. pen.
Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento
La Corte interpreta l'art.42 in combinato con le norme su astensione/ricusazione: il divieto di compiere atti concerne gli atti relativi al procedimento dove è intervenuta l'astensione; non comporta automaticamente incompatibilità per la fase incidentale del riesame in sede di rinvio
art. 36 cod. proc. pen.
Le ipotesi di astensione obbligatoria sono tassative e di stretta interpretazione; non possono fondarsi su sospetti generici
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza come possibile causa di nullità assoluta per atti compiuti in violazione dell'obbligo di astensione; la Cassazione non ha ritenuto applicabile la nullità assoluta in questa fattispecie
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità in generale richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità invocata
art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma relativa ai termini e alla pronuncia interlocutoria evocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata pronuncia nei termini
art. 292 cod. proc. pen.
Imposizione di autonoma valutazione dei gravi indizi: la Corte conferma che il Tribunale del riesame deve svolgere un vaglio effettivo degli elementi decisivi; ciò è avvenuto in maniera congrua per gli episodi ritenuti validi
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al vizio di illogicità della motivazione dell'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha ritenuto che, per i capi confermati, la motivazione fosse sufficiente e non viziata
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in ordine a vizio di motivazione e contestazioni probatorie; la Corte ha operato un sindacato limitato alla legittimità formale e logica della motivazione
art. 623, lett. a), cod. proc. pen.
Citata dalla Corte per affermare che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, non è richiesto che i componenti del collegio siano diversi da quelli che adottarono la precedente decisione
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale sull'associazione per delinquere: la Corte riconosce che, pur essendo contestata la partecipazione all'associazione, occorre motivare specificamente la partecipazione ai reati 'fine' per ciascun imputato; il Tribunale ha ritenuto presenti elementi indiziari anche per la partecipazione associativa
Massime di principio
- La dichiarazione di astensione obbligatoria non determina automaticamente la nullità degli atti compiuti in altra fase incidentale: l'art.42 va interpretato in combinato con le norme sull'astensione e applicato di stretta interpretazione; occorre valutare la specifica portata dell'astensione rispetto al procedimento interessato.
- In sede di riesame/cassazione sulle misure cautelari il sindacato della legittimità è limitato: la Corte controlla l'adeguatezza, la congruenza e la coerenza logica della motivazione, non sostituisce la valutazione di merito del giudice del riesame.
- L'ordinanza cautelare deve contenere un'autonoma valutazione dei gravi indizi per ciascuna posizione, ma è ammessa una valutazione cumulativa per fatti 'seriali' qualora dal contesto risulti chiara la ragione giustificativa della misura per i singoli imputati.
- La mera coincidenza di transiti di un veicolo o il possesso di oggetti potenzialmente utilizzabili non sono necessariamente decisivi da soli; tuttavia, se tali elementi sono numerosi, concordanti e collegati a un episodio indiziariamente solido, possono contribuire a configurare i gravi indizi.
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere non trasferisce automaticamente la responsabilità per tutti i reati fine a ciascun associato: per ogni reato fine occorre indicare specifici gravi indizi di colpevolezza a carico del singolo.
- Se l'ordinanza iniziale è stata annullata e si procede in sede di rinvio, il tribunale del riesame ha il potere (e talvolta il dovere) di integrare la motivazione ove esista un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio; non è necessaria una ripetizione pedissequa di tutte le regole di giudizio per ogni episodio analogo.
- In presenza di dubbi fondati sulla sussistenza dei gravi indizi prevale il principio del favor rei, ma il ricorso in cassazione deve formulare censure di legittimità specifiche e non meri rilievi di merito per essere ammissibile.
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