Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14489/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 8878/2025, pubblicata il 16 settembre 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 9730/2025.

Giustizia amministrativa202603258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del valore di 500 euro per l'anno scolastico 2023-2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 8878/2025, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2023-2024, condannando il Ministero all'immediata attivazione della carta con una provvista complessiva di 500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento o a chiarire le modalità di esecuzione; pertanto, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Il TAR ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, per quanto di eventuale competenza, considerata la reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal notevole numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già accertato dalla sentenza civile oggetto di esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione forzata e, nel caso esaminato, integra il presupposto temporale per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione o fornire specifici chiarimenti sulle modalità di adempimento; la persistente assenza di tali elementi giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi a verificarne l'esecuzione.
  • L'accertamento dell'inadempimento dell'amministrazione consente al giudice dell'ottemperanza di assegnare un termine per l'esecuzione e di nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.