Sentenza del 02/02/2015 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Irreperibilità relativa del destinatario - Raccomandata informativa - Necessità - Non sussiste.Riscossione - Cartella di pagamento - Mancanza di sottoscrizione - Invalidità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, da un lato, che la notifica fosse invalida per mancato invio della raccomandata informativa prevista nei casi di irreperibilità relativa del destinatario e, dall'altro, che la cartella fosse invalida perché priva di sottoscrizione.
La decisione
Le contestazioni sono state respinte. La raccomandata informativa non era necessaria, poiché la disciplina prevista per gli atti giudiziari dall'art. 12 della legge n. 890/1982 è estesa soltanto agli atti delle pubbliche amministrazioni e non trova applicazione alla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, l'assenza di sottoscrizione non determina l'invalidità della cartella quando l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile al concessionario della riscossione.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 890/1982
La norma estende agli atti delle pubbliche amministrazioni la disciplina della notificazione prevista per gli atti giudiziari; tale estensione non è stata ritenuta applicabile alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Massime di principio
- La mancata raccomandata informativa non invalida automaticamente la notifica di una cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, se la specifica disciplina applicabile non la prevede.
- L'assenza della sottoscrizione sulla cartella non comporta di per sé l'invalidità dell'atto, quando il suo contenuto e gli elementi identificativi consentono di riferirlo senza ambiguità al concessionario della riscossione.
- Per valutare la validità di una notifica occorre individuare la disciplina speciale applicabile all'atto notificato, senza estendere automaticamente le formalità previste per gli atti giudiziari.
- Le irregolarità formali producono invalidità solo quando incidono concretamente sulla riconoscibilità dell'atto o sulla possibilità del destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa.
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