Sentenza del 05/01/2024 n. 188 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Accordi di separazione tra coniugi - Negoziazione assistita - Trasferimenti patrimoniali - Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Esenzione - Compete - Indicazione nell'atto che il trasferimento dell'immobile sia funzionale per la risoluzione della crisi coniugale - Pretesa infondata - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro avvisi di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali relativi a un trasferimento immobiliare eseguito in esecuzione di accordi con negoziazione assistita e della sentenza di divorzio. L'Ufficio negava l'agevolazione prevista dall'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 sostenendo che mancava nell'atto l'esplicita indicazione che il trasferimento fosse "funzionale e indispensabile" per la risoluzione della crisi coniugale, condizione per beneficiare dell'esenzione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia riconoscendo che ricorrono le condizioni per l'esenzione prevista dall'art. 19 L. 74/1987: il trasferimento è avvenuto in esecuzione di accordi tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, e rientra nella "negoziazione globale" collegata alla separazione/divorzio (anche se stipulato tramite negoziazione assistita). La mancanza di una formula espressa che dichiari la funzionalità/indispensabilità del trasferimento non legittima il diniego dell'agevolazione. Appello respinto; spese compensate.
Norme richiamate
Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19
"tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ... sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa"
L'art. 19 è interpretato estensivamente: comprende anche gli atti esecutivi di accordi patrimoniali intervenuti fra coniugi (compresi trasferimenti mobiliari/immobiliari verso l'altro coniuge o i figli) nell'ambito della negoziazione globale connessa alla separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Cassazione, sentenza n. 3110/2016
Giurisprudenza richiamata per affermare che la distinzione tra accordi di separazione "propriamente detti" e accordi stipulati "in occasione della separazione" non impedisce l'applicazione dell'esenzione: anche gli accordi che formano parte della negoziazione globale rientrano nell'art. 19.
Massime di principio
- I trasferimenti patrimoniali disposti in esecuzione di accordi tra coniugi collegati alla separazione o al divorzio (anche se stipulati con negoziazione assistita) rientrano nell'esenzione dell'art. 19 L. 74/1987, anche se l'atto non contiene una formula testuale che dichiari la "funzionalità" o l'"indispensabilità" del trasferimento.
- La valutazione sostanziale prevale sulla forma: ciò che conta è il collegamento dell'atto al procedimento di separazione/divorzio e la sua natura esecutiva rispetto agli accordi tra coniugi sotto il controllo del giudice.
- L'onere di contestare l'agevolazione grava sull'amministrazione finanziaria: la mera assenza di una formula espressa nell'atto non è sufficiente per escludere l'esenzione; l'Ufficio deve dimostrare che l'atto non è parte della negoziazione globale o che ha finalità elusive.
- In pratica, per minimizzare rischi di contestazione è utile che gli atti esecutivi riportino chiari richiami all'accordo di separazione/divorzio o alla sentenza che li dispone, e conservino documentazione comprovante che il trasferimento fa parte degli accordi omologati o esecutivi.
- Se l'Ufficio ritiene che vi sia simulazione o finalità elusiva extraneous alla separazione/divorzio, può agire per contestare l'agevolazione, ma deve fornire elementi probatori concreti.
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