Cassazione Penale, Ordinanza n. 17780/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per truffa e falso. Nel primo motivo sosteneva che la motivazione fosse illogica perché il giudice di merito avrebbe attribuito indebita attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa, chiedendo in sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio. Con le ulteriori censure del primo motivo contestava ancora la tenuta della motivazione in punto di responsabilità per i delitti di truffa e di falso, ma tali doglianze risultavano sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa mirasse a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre considerato non specifiche, perché meramente riproduttive delle doglianze di appello già disattese, le ulteriori censure sulla responsabilità per truffa e falso. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che il diniego era sorretto da motivazione non illogica e che, in sede di legittimità, non è necessario che il giudice di merito confuti analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, nel caso concreto l'assenza di elementi positivamente valutabili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
art. 606 c.p.p.
In cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né un controllo della motivazione mediante raffronto con modelli argomentativi esterni; le censure devono essere specifiche e non meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso fondato su doglianze non specifiche o meramente reiterative di quelle già respinte in appello è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione del merito, inclusa la diversa lettura dell'attendibilità della persona offesa o degli altri elementi di prova, salvo vizi logici effettivi della motivazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o basata su criteri giuridicamente errati; è sufficiente, invece, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, rientra nel sindacato di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura del ricorrente in sede di legittimità.
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