Sentenza del 08/02/2017 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Impugnazioni - Appello - Motivi di appello - Mero rinvio all'esposizione svolta nel giudizio di primo grado - Genericità - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl motivo di appello è dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificità. Dal testo fornito non risultano ulteriori indicazioni sul dispositivo complessivo, sulle spese o sugli altri motivi eventualmente esaminati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava la validità di un motivo di appello formulato mediante un generico rinvio alle argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, senza esporre in modo autonomo, chiaro e specifico le censure rivolte alla decisione impugnata. Il requisito di specificità dei motivi di appello impone invece di individuare le parti della sentenza contestate e le ragioni della contestazione.
Massime di principio
- Un motivo di appello non può limitarsi a richiamare genericamente gli atti o le argomentazioni del primo grado: deve indicare con precisione quali statuizioni della sentenza sono contestate e per quali ragioni.
- Il rinvio agli scritti difensivi precedenti può essere insufficiente quando non consente al giudice di individuare autonomamente l'oggetto e la portata della critica.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appello deve contenere censure specifiche, pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata e formulate in modo autosufficiente.
- La violazione del requisito di specificità è una questione processuale preliminare che può impedire l'esame nel merito della doglianza.
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