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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37983/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da una domanda di pensione di reversibilità proposta da un soggetto nei confronti dell'INPS, domanda accolta nei gradi di merito con condanna dell'istituto all'erogazione della prestazione e alla rifusione delle spese del grado d'appello. In cassazione il soccombente sul capo delle spese ha impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2033 c.c., dell'art. 13, comma 6, L. 247/2012 e dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, assumendo che la Corte territoriale avesse liquidato le spese al di sotto del minimo legale. Il ricorrente contestava in particolare il criterio di calcolo del valore della causa nelle controversie previdenziali e l'interpretazione della riduzione prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione nel decreto parametri, sostenendo che il ribasso dovesse essere computato in modo diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha ribadito che, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali/previdenziali in cui il titolo sia controverso, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina in base all'ammontare di due annualità della prestazione. Applicando tale criterio, la causa rientrava nello scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00; nel relativo scaglione, e per il giudizio di appello, i minimi tariffari risultavano rispettati dalla liquidazione di euro 2.415,00 disposta dalla Corte territoriale. La Corte ha inoltre chiarito che, nella fase istruttoria e/o di trattazione, la previsione di riduzione "fino al 70 per cento" va intesa come riduzione del 70% del parametro medio e non come detrazione del 30% dal valore residuo. Il ricorso è stato quindi rigettato; è stata disposta la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità per ricorrere i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla liquidazione delle spese, ma la censura di violazione è stata ritenuta infondata perché la liquidazione d'appello rispettava i minimi applicabili

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo, senza che dalla decisione emerga una specifica autonoma applicazione della norma

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato nel motivo in relazione ai parametri di liquidazione delle spese professionali

  • art. 4, comma 1, D.M. 10/3/2014, n. 55

    "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento"

    la locuzione "fino a" indica la percentuale massima di riduzione da applicare al valore medio, non il residuo dopo la sottrazione; per la fase istruttoria la diminuzione va intesa come riduzione del 70% del parametro medio

  • art. 1, D.M. n. 37 del 2018

    richiamato come norma modificativa dei parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese

  • art. 13, comma 1, c.p.c.

    nelle controversie previdenziali/assistenziali il valore della causa si determina, se il titolo è controverso, in base a due annualità della prestazione richiesta

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del consigliere

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    ha giustificato la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nelle controversie previdenziali o assistenziali in cui il titolo della prestazione sia contestato, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina sul parametro di due annualità della prestazione richiesta.
  • Per la fase istruttoria e/o di trattazione, la previsione tariffaria di riduzione "fino al 70 per cento" va letta come facoltà di diminuire del 70% il valore medio tabellare, non come riduzione del 30% del valore residuo.
  • Quando il giudice di merito liquida le spese entro i limiti minimi risultanti dall'applicazione corretta dello scaglione e dei parametri, la censura di violazione dei minimi tariffari è infondata.
  • Nell'interpretazione dei parametri forensi, espressioni identiche utilizzate nella medesima disposizione devono essere lette in modo coerente, attribuendo allo stesso sintagma lo stesso significato tecnico-sistematico.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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