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Ordinanza

Ordinanza n. 2483/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza prot. n. 0000999 del 09.03.2026, recante "GPS – Decreto di esclusione CRESCENZIO Andrea CdC ADSS", con il quale il ricorrente è stato escluso dalle GPS per la classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado - I Fascia; • del decreto dell'IIS "U. Masotto" di Noventa Vicentina prot. n. 7525 dell'11.03.2026, recante "Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il docente ANDREA CRESCENZIO"; • della proposta di esclusione inviata da parte dell'IIS "U. Masotto" al ricorrente in data 19.01.2026 prot. 1217/2026; • di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la declaratoria di nullità dell'art. 7 comma 12 dell'O.M. 88/2024 nella parte in cui contrasta con il DPR 445/2000 e con gli artt. 4, 35 e 97 della Costituzione; e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto del ricorrente, ivi compreso il reinserimento nelle GPS di prima fascia per la classe di concorso ADSS e il ripristino del contratto di lavoro presso l'IIS "U. Masotto" di Noventa Vicentina;

Giustizia amministrativa202603334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle GPS di prima fascia per la classe di concorso ADSS e conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato al Ministero, prima della domanda di inserimento nelle GPS, un’istanza di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero. Nella successiva domanda di inserimento nelle GPS aveva dichiarato di avere già presentato tale istanza. Ha contestato il decreto di esclusione adottato dall’Ambito Territoriale di Vicenza, la proposta di esclusione dell’istituto scolastico e la conseguente risoluzione del contratto, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità dell’art. 7, comma 12, dell’O.M. n. 88/2024, nella parte ritenuta contrastante con il d.P.R. n. 445/2000 e con gli artt. 4, 35 e 97 Cost., nonché il reinserimento nelle GPS di prima fascia e il ripristino del rapporto di lavoro. La questione cautelare ha riguardato, in particolare, se l’omessa produzione documentale del titolo estero comportasse l’esclusione quando il titolo o la relativa documentazione erano già nella disponibilità della medesima amministrazione in forza della precedente istanza di riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha richiamato un proprio precedente ritenuto pertinente, secondo cui l’obbligo di produrre la documentazione relativa ai titoli di studio conseguiti all’estero, previsto dall’art. 7, comma 12, dell’O.M. n. 88/2024 a pena di esclusione, non si applica quando la documentazione è già nella disponibilità dell’amministrazione procedente perché allegata a un’altra istanza presentata presso la medesima articolazione ministeriale. In tale situazione opera l’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, che impone l’acquisizione d’ufficio dei documenti già posseduti da pubbliche amministrazioni, purché l’interessato abbia fornito gli elementi necessari per reperirli. Il TAR ha inoltre rilevato che la decisione sull’istanza di riconoscimento del titolo spetta al Ministero e non all’Ufficio scolastico regionale, e che il Ministero non si era ancora pronunciato. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il fatto che l’esclusione dalle GPS aveva comportato la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato. Ha quindi disposto il reinserimento con riserva del ricorrente nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per la classe ADSS, sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, prima fascia. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami e prescrivendo specifici adempimenti a carico del ricorrente e del Ministero, a pena di improcedibilità. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 12, O.M. n. 88/2024

    obbligo di produzione documentale dei titoli di studio conseguiti all’estero, a pena di esclusione

    L’obbligo non opera quando il titolo o la relativa documentazione sono già nella disponibilità della medesima amministrazione procedente in quanto prodotti nell’ambito di altra istanza.

  • art. 43 d.P.R. n. 445/2000

    le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti che siano già in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento

    L’amministrazione deve acquisire d’ufficio la documentazione già posseduta, se l’interessato indica gli elementi necessari per reperirla; l’adempimento non può essere nuovamente imposto a pena di esclusione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale accolta dal TAR.

Massime di principio

  • L’obbligo previsto dalla disciplina delle GPS di produrre la documentazione relativa a un titolo di studio conseguito all’estero, anche se stabilito a pena di esclusione, non è applicabile quando la documentazione è già nella disponibilità della medesima amministrazione procedente in forza di una precedente istanza, purché l’interessato indichi gli elementi indispensabili per consentirne il reperimento.
  • In presenza di documenti già detenuti da una pubblica amministrazione, l’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 impone l’acquisizione d’ufficio e impedisce di sanzionare con l’esclusione la mancata reiterazione della loro produzione documentale.
  • La verifica e la decisione sulla spettanza del riconoscimento di un titolo di sostegno conseguito all’estero spettano al Ministero competente e non all’Ufficio scolastico regionale, sicché l’ufficio regionale non può definire in via sostanziale la posizione dell’interessato prima della decisione ministeriale sul riconoscimento.
  • L’esclusione da una graduatoria per supplenze, quando determina la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato già stipulato, integra un pregiudizio grave e attuale rilevante ai fini del periculum in mora e può giustificare il reinserimento cautelare con riserva.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàTutela del terzo

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