Cassazione Penale, Sentenza n. 17192/2022 del 03/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP di Palmi, relativo al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti). Deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla riferibilità della condotta al legale rappresentante (sostenendo che il solo ruolo di legale rappresentante non giustifica il fumus del reato) e censurava la determinazione del profitto del reato per aver incluso anche le sanzioni e per non aver quantificato in modo chiaro l'importo oggetto di sequestro diretto e, in subordine, dell'eventuale sequestro per equivalente personale, richiamando il principio di gradualità previsto dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso attengesse a vizi della motivazione (riferibilità della condotta e quantificazione del profitto), categorie non ricomprese dalla tutela prevista dall'art. 325 c.p.p. per motivi di violazione di legge salvo i casi di assoluta mancanza o apparente motivazione; inoltre tali questioni non erano state adeguatamente dedotte in sede di riesame e quindi non potevano essere sollevate in Cassazione. La Corte ha inoltre rilevato la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai fatti denunciati (uso di fatture emesse da ditta priva di organizzazione). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma penale contestata: reato relativo all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Nel caso, il sequestro preventivo è stato disposto come strumento per aggredire il profitto del reato disciplinato da questa norma.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Prevede il principio di gradualità nel sequestro preventivo per equivalente rispetto ai beni disponibili dell'ente e, se insufficienti, nei confronti della persona fisica; il ricorrente censurava la mancata indicazione delle somme da sequestrare nella graduazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione a profili processuali; la Corte però non ha accolto la tesi che vi fosse violazione di legge procedurale dedotta nei termini ammessi.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato tra le disposizioni contestate in ordine alla riferibilità della condotta e alle misure cautelari reali; la Corte ha valutato che le censure erano principalmente di merito/motivazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata sul limite alla motivazione e sulla esigenza di sintesi nei ricorsi; il ricorso è stato redatto nei limiti strettamente necessari secondo questa norma.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame è ammesso per violazione di legge; la Corte ha ricordato che non rientrano qui le questioni di mero vizio di motivazione, salvo mancanza assoluta o motivazione apparente collegata a norme processuali.
art. 606 cod. proc. pen. (comma terzo e lett. e))
Richiama il principio che in Cassazione non sono consentite deduzioni per violazione di legge non sollevate in precedenti gradi, e che l'illogicità manifesta della motivazione si impugna con il motivo di cui alla lett. e).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha comminato la somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi di tale norma.
Cass. Sez. U. n. 5876/2004
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente possono integrare 'violazione di legge' rilevante in Cassazione; la Corte ha ritenuto che nel caso specifico non sussisteva tale situazione.
Cass. Sez. 4 n. 839/1993
Giurisprudenza citata per l'assimilazione del riesame all'appello in ordine all'onere di dedurre previamente le censure; la Corte ha applicato questo principio per escludere contestazioni non sollevate in sede di riesame.
Massime di principio
- In Cassazione ex art. 325 c.p.p. sono consentiti ricorsi per violazione di legge; i vizi della motivazione, se non si configurano come totale mancanza o motivazione apparente collegata all'inosservanza di norme processuali, non sono ricorribili con questo rimedio.
- Questioni non dedotte in sede di riesame o nel grado corrispondente sono inammissibili in Cassazione per violazione del principio di preclusione (art. 606 c.p.p. e giurisprudenza costante).
- Per censurare un sequestro preventivo per equivalente è necessario contestare con precisione la quantificazione del profitto e dimostrare l'interesse concreto e l'esistenza di un vizio procedurale o di diritto rilevante; contestazioni generiche o meramente argomentative sono insufficienti.
- La sola qualifica formale di legale rappresentante della società non basta, di per sé, a escludere che il giudice possa ritenere il fumus del reato se dalla motivazione emergono elementi concreti di riferibilità (ad es. rapporti con fornitori fittizi); tuttavia il difensore deve contestare puntualmente la mancanza di tali elementi.
- Se si contesta l'inclusione delle sanzioni nella determinazione del profitto, occorre proporre un motivo specifico e coerente in primo grado o in riesame; in Cassazione tale questione può essere esaminata solo se qualificata come violazione di legge e non come mera critica alla motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese processuali.
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