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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13118/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del G.i.p. di Pavia del 30/05/2023 con cui, in accoglimento della richiesta di Viavattene, il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato la pena applicando la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) nel caso in cui né l'imputato né il difensore propongono impugnazione. Il ricorrente contestava l'applicazione della norma perché la sentenza di condanna divenne irrevocabile il 26/11/2022, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma (30/12/2022), e quindi la riduzione non poteva essere applicata retroattivamente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. non possa trovare applicazione rispetto alle sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150 (Riforma Cartabia). Ha richiamato il principio tempus regit actum e la giurisprudenza precedente che esclude l'applicazione retroattiva della disciplina procedurale di favore alle sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della norma. Pertanto la riduzione di un sesto non poteva essere concessa nel caso concreto e l'ordinanza del G.i.p. è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»

    La Corte interpreta la norma come applicabile solo ai procedimenti con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150; non può essere applicata retroattivamente a sentenze irrevocabili anteriormente.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis; la sua efficacia temporale vincola l'applicabilità della riduzione alle sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    Riferimento all'entrata in vigore della riforma: la Corte richiama che la norma è operativa dal 30/12/2022 e che le sentenze irrevocabili prima di tale data non possono beneficiarne.

  • artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamati come norme procedurali che consentono al giudice dell'esecuzione di provvedere de plano sulla materia, ma la loro operatività è subordinata alla sussistenza dei presupposti temporali indicati dall'art. 442, comma 2-bis.

  • artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. e art. 7 CEDU (richiamati nella questione di legittimità)

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tali disposizioni e all'art. 7 CEDU, affermando che la diversa disciplina è giustificata dalla diversità delle situazioni temporali e non viola i principi evocati.

  • Corte costituzionale, sent. n. 236 del 2011 (richiamata)

    Richiamata per il principio secondo cui la lex mitior riguarda le disposizioni che definiscono reati e pene (diritto sostanziale) e non giustifica l'applicazione retroattiva di norme processuali a sentenze già definitive.

  • Cass. Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394

    Giurisprudenza della Corte che conferma l'orientamento: la riduzione non si applica a procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore; la differenza di trattamento è giustificata dal diverso momento di irrevocabilità.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della norma: benefici procedurali introdotti dalla legge operano solo se la condizione soggettiva/processuale (es. mancata impugnazione con conseguente irrevocabilità) si è concretizzata dopo l'entrata in vigore.
  • La regola tempus regit actum vale per le norme processuali: non si possono normalmente applicare retroattivamente benefici procedurali a sentenze già definitive anteriormente all'entrata in vigore della norma.
  • La lex mitior (principio di favore) riguarda prevalentemente disposizioni di diritto sostanziale; l'applicazione di norme processuali più favorevoli va valutata con attenzione rispetto alla definitiva efficacia della sentenza.
  • Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena de plano ai sensi degli artt. 676 e 667 c.p.p. soltanto se sussistono i presupposti normativi temporali e sostanziali previsti dalla norma che dà luogo al beneficio.
  • In casi analoghi controllare la giurisprudenza consolidata (Cassazione e Corte Costituzionale) perché può già aver chiarito la portata temporale e i limiti di applicazione del nuovo istituto.
  • Se la difesa non ha impugnato la sentenza e si ritiene di poter beneficiare di una nuova disciplina, verificare e documentare la data di irrevocabilità: soltanto se questa è successiva all'entrata in vigore la riduzione può essere riconosciuta.

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