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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione, anche in via monocratica del provvedimento adottato dalla Regione Calabria Dipartimento "Salute e Welfare", Settore n. 3, n. 17977 del 28.11.2025, recante dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV) ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. a), R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.S.) e successive modificazioni; nonché, ove occorra, del parere reso dalla Commissione Farmaceutica Regionale in data 29.9.2025 con verbale no 4.

Giustizia amministrativa202501735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una sede farmaceutica rurale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare della sede farmaceutica rurale ha impugnato, chiedendone la sospensione anche in via monocratica, il provvedimento regionale che ha dichiarato la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. a), del R.D. n. 1265/1934, nonché, ove occorrente, il parere della Commissione Farmaceutica Regionale. Nella fase cautelare la ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che la disposizione dovesse essere interpretata sistematicamente e teleologicamente, prospettando la necessità di ulteriori presupposti non espressamente indicati, quali l'interruzione del servizio e l'esistenza di un termine implicito per l'applicazione della decadenza. È stata inoltre sollevata una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicata. La Regione ha resistito; l'Azienda Sanitaria Provinciale e gli altri soggetti indicati in epigrafe non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, con valutazione propria della fase e salva ogni più approfondita verifica nel merito, non sufficientemente fondati i motivi. Ha attribuito rilievo al chiaro tenore letterale dell'art. 113, comma 1, lett. a), del R.D. n. 1265/1934 e alla priorità dell'interpretazione letterale prevista dall'art. 12, comma 1, delle Preleggi. Secondo il Collegio, le interpretazioni sistematica e teleologica prospettate dalla ricorrente avrebbero comportato un'interpretazione antiletterale, sostanzialmente abrogante, oppure l'aggiunta di presupposti non previsti dalla disposizione, come l'interruzione del servizio o un termine implicito. Ha inoltre ritenuto che il provvedimento regionale costituisse esercizio di una competenza attribuita alla Regione e non fosse limitato dall'esistenza di una procedura concorsuale, la quale rappresenta anzi il presupposto esplicito della norma applicata. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, non ha ravvisato, nella fase cautelare, profili immediati tali da giustificarne la rimessione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, lett. a), R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

    decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica rurale

    Il tenore letterale della disposizione non consente di introdurre, mediante interpretazione sistematica o teleologica, ulteriori presupposti non espressamente previsti, quali l'interruzione del servizio o un termine implicito; la procedura concorsuale costituisce il presupposto esplicito della norma.

  • art. 12, comma 1, Preleggi

    priorità del canone di interpretazione letterale

    Nella fase cautelare il giudice ha dato prevalenza al significato letterale della disposizione, escludendo interpretazioni antiletterali o sostanzialmente abroganti.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per insufficiente fumus di fondatezza.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando il testo di una disposizione attributiva o disciplinante il potere amministrativo è chiaro, l'interpretazione letterale prevale sulle ricostruzioni sistematiche e teleologiche che introducano presupposti ulteriori non espressamente previsti dal legislatore.
  • Non possono essere ricavati in via interpretativa presupposti applicativi ulteriori, quali l'interruzione del servizio o un termine implicito, quando tali elementi non risultino dal tenore della disposizione e la loro introduzione determini un'interpretazione antiletterale o sostanzialmente abrogante.
  • L'esistenza di una procedura concorsuale non limita, di per sé, l'esercizio della competenza regionale quando la stessa procedura costituisce il presupposto esplicitamente contemplato dalla norma attributiva del potere.
  • In sede cautelare, la rimessione di una questione di legittimità costituzionale richiede la sussistenza di profili immediati di rilevanza e non manifesta infondatezza tali da giustificarla già in quella fase; in mancanza, la domanda cautelare può essere respinta senza rimessione.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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