Sentenza n. 5559/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della nota di rigetto prot. 46123 del 18 novembre 2024 del Ministero dell''Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna; - parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte del ricorrente; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente; nonché per la condanna dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all'obbligo di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo spagnolo di specializzazione per il sostegno e parere ministeriale non favorevole
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale di rigetto del 18 novembre 2024, con cui era stato sostanzialmente negato il riconoscimento, quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna, del titolo denominato “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo”, rilasciato da un'università spagnola. Ha inoltre contestato il parere non favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca, non direttamente conosciuto, e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento degli atti e la condanna dell'amministrazione alla rivalutazione dei titoli. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato la rinuncia del ricorrente all'istanza di riconoscimento presentata nel 2022, relativa al titolo estero, in vista della partecipazione ai percorsi “INDIRE” disciplinati dal decreto interministeriale n. 77/2025. Il ricorrente non ha svolto difese rispetto all'eccezione di improcedibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione sull'impugnazione del diniego e alla richiesta di rivalutazione dei titoli. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in coerenza con il precedente richiamato dal giudice. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse
La rinuncia all'istanza amministrativa oggetto della controversia determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
decreto interministeriale n. 77/2025
È richiamato quale disciplina dei percorsi ai quali il ricorrente intendeva partecipare; il testo non ne espone ulteriori contenuti interpretativi.
Massime di principio
- La rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa che costituisce il presupposto della controversia fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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