Cassazione Civile, Ordinanza n. 37468/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili, assumendo che il corrispettivo indicato nell'atto, inferiore al valore rideterminato con perizia giurata ai sensi dell'art. 7 l. n. 448/2001, consentisse di recuperare a tassazione la plusvalenza secondo il valore storico del bene. I contribuenti avevano invece sostenuto di avere correttamente adempiuto agli obblighi fiscali, avendo versato l'imposta sostitutiva sul valore periziato e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul prezzo effettivamente pattuito. In pendenza del giudizio di legittimità i soci persone fisiche hanno documentato l'adesione alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e il relativo pagamento. Il ricorso dell'Agenzia era articolato in due motivi: violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 per avere la CTR valorizzato il principio di buona fede fino a escludere il tributo, e violazione dell'art. 7, commi 1 e 6, l. n. 448/2001 per avere ritenuto che il pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore periziato e delle altre imposte sul prezzo effettivo esaurisse correttamente gli obblighi tributari senza danno erariale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio nei confronti dei soci persone fisiche che avevano aderito alla definizione agevolata della lite, non essendo stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto e non risultando un diniego della definizione. Quanto alla posizione della società, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, ritenendo infondato il secondo motivo e inammissibile il primo per carenza di interesse. La Corte ha dato continuità all'arresto delle Sezioni Unite n. 2321/2020, secondo cui la vendita a prezzo inferiore a quello rideterminato con perizia non comporta decadenza dal beneficio né consente all'Amministrazione di recuperare la plusvalenza secondo il valore storico del bene, salvo prova contraria dell'effettivo valore del cespite, prova che gravava sull'Ufficio e non risultava fornita. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza del principio di diritto nomofilattico rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come parametro di censura dal ricorrente; la Corte non ne approfondisce il contenuto perché il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse
art. 7, commi 1 e 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448
la rideterminazione del valore del terreno tramite perizia giurata e il pagamento dell'imposta sostitutiva consentono di assumere quel valore come base di riferimento per le plusvalenze, impedendo il recupero del valore storico salvo prova contraria dell'Ufficio
art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986
le plusvalenze da cessione di terreni edificabili rientrano tra i redditi diversi tassabili
art. 68, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
la plusvalenza si calcola ordinariamente sulla differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto; tale criterio ordinario è però derogato dal meccanismo di rivalutazione ex art. 7 L. n. 448/2001
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
la documentazione dell'adesione e del pagamento perfeziona la definizione agevolata; in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego impugnato, il giudizio si estingue parzialmente
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato all'Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Cass., Sez. U., 31 gennaio 2020, n. 2321
arresto nomofilattico applicato come principio decisivo: la vendita a prezzo inferiore al valore periziato non fa decadere dal beneficio e non consente all'Ufficio di usare il valore storico
Cass. sez. L., n. 11540/2019
richiamata in tema di definizione agevolata per affermare la ritualità della trattazione in assenza di contestazioni sulla documentazione prodotta
Massime di principio
- Quando il contribuente ha scelto la rideterminazione del valore di un terreno mediante perizia giurata e ha versato l'imposta sostitutiva prevista dalla legge, il valore periziato diventa il parametro di riferimento per la tassazione delle successive plusvalenze, sostituendo il costo storico di acquisto.
- La successiva cessione del bene a un prezzo inferiore rispetto al valore indicato in perizia non comporta, di per sé, la decadenza dal regime agevolativo né consente all'Amministrazione finanziaria di recuperare la plusvalenza secondo il valore originario del bene.
- Per superare il valore risultante dalla perizia e applicare il criterio ordinario di determinazione della plusvalenza, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare che il valore normale minimo di riferimento non corrisponde all'effettivo valore del cespite.
- Se interviene definizione agevolata della lite tributaria con documentazione del pagamento e manca l'istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio si estingue limitatamente alle posizioni dei soggetti aderenti.
- La sopravvenienza di un principio nomofilattico delle Sezioni Unite, decisivo per la soluzione della controversia, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
- rami
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