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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato nullo l'intero giudizio e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, affinché il procedimento fosse nuovamente instaurato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio relativo all'accertamento IRPEF 1997. L'accertamento aveva determinato un maggior reddito di partecipazione della Impresa P.C. s.r.l., conseguente al recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili nel reddito della società partecipata C.S.L. La Corte ha rilevato d'ufficio che C.S.L. era una società in accomandita semplice e che, trattandosi di accertamento unitario riguardante il reddito della società di persone e quello imputato ai soci, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere la società e tutti i soci, salvo questioni personali. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari ha determinato la nullità assoluta del processo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    imputazione dei redditi delle società di persone ai soci

    Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva del reddito. L'accertamento del reddito sociale e quello dei redditi di partecipazione costituiscono quindi un'unica fattispecie sostanziale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    integrazione del contraddittorio

    Quando la controversia riguarda inscindibilmente la società di persone e tutti i soci, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    riunione dei procedimenti

    I procedimenti separati relativi alla medesima fattispecie possono essere riuniti, ferma restando la necessità di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

  • Art. 384, comma 3, c.p.c.

    rilievo della questione e osservazioni delle parti

    La Corte di cassazione può rilevare una questione decisiva, come il difetto di integrità del contraddittorio, assegnando alle parti un termine per presentare osservazioni.

  • Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815

    Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

    La controversia sull'accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei redditi imputati ai soci deve svolgersi in un unico processo con la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e il conseguente reddito imputato ai soci, la controversia è normalmente unitaria e deve coinvolgere nello stesso processo la società e tutti i soci.
  • Se anche uno solo dei soggetti necessari non partecipa al giudizio, il processo è affetto da nullità assoluta; il vizio può essere rilevato d'ufficio in qualsiasi fase e grado, anche dalla Corte di cassazione.
  • Il giudice non può limitarsi a decidere la posizione della società o di un singolo socio quando la decisione dipende dagli stessi elementi dell'accertamento del reddito sociale.
  • Il litisconsorzio necessario non opera allo stesso modo per questioni esclusivamente personali del singolo socio, che possono essere valutate separatamente.
  • In presenza di procedimenti distinti relativi allo stesso accertamento, può essere necessaria l'integrazione del contraddittorio o, ove compatibile, la riunione dei procedimenti.
  • La dichiarazione di nullità non implica una decisione definitiva sulla fondatezza dell'accertamento fiscale: il giudizio deve essere rinnovato davanti al giudice di primo grado con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.

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