Sentenza del 24/04/2015 n. 2437 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Legittimazione attiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione passiva e la corretta notifica dell'avviso di accertamento nei confronti dei soci di una società in accomandita semplice. Gli accomandanti rispondono dei debiti sociali, inclusi quelli tributari, soltanto entro il limite della quota conferita; non sono quindi illimitatamente responsabili come gli accomandatari. Di conseguenza, l'avviso di accertamento deve essere notificato al soggetto cui viene imputata la responsabilità, ossia al socio accomandatario, quando si intenda far valere la responsabilità illimitata per il debito della società.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al socio accomandante: la responsabilità solidale dell'accomandante è limitata alla quota conferita e non può essere equiparata a quella illimitata dell'accomandatario. Pertanto, l'avviso di accertamento indirizzato al soggetto non correttamente legittimato può risultare invalido o comunque inidoneo a fondare la pretesa nei suoi confronti. La notifica deve essere effettuata al socio accomandatario quando si fa valere la responsabilità illimitata per i debiti tributari sociali.
Norme richiamate
Art. 2304 c.c.
Prevede il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale per i creditori della società in nome collettivo; il principio rileva, nei limiti della compatibilità, anche per la società in accomandita semplice.
Art. 2313 c.c.
Distingue la responsabilità dei soci accomandatari, illimitata e solidale, da quella degli accomandanti, limitata alla quota conferita. Tale limitazione opera anche per i debiti tributari.
Art. 2315 c.c.
Estende alla società in accomandita semplice, in quanto compatibili, le norme sulla società in nome collettivo, comprese quelle relative alla responsabilità dei soci.
Massime di principio
- Nelle società in accomandita semplice occorre distinguere sempre tra accomandatari, responsabili illimitatamente e solidalmente, e accomandanti, responsabili entro il limite della quota conferita.
- La responsabilità del socio per debiti tributari non può essere affermata senza verificare il tipo di società, la posizione del socio e il limite quantitativo previsto dalla legge.
- L'avviso di accertamento deve essere notificato al soggetto effettivamente responsabile e correttamente individuato; una notifica a un socio privo della responsabilità fatta valere può compromettere la validità della pretesa.
- Prima di contestare o confermare un accertamento è necessario verificare sia la legittimazione passiva del destinatario sia l'eventuale beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
- Il principio deve essere applicato considerando anche eventuali condotte dell'accomandante incompatibili con il suo ruolo, che potrebbero incidere sulla limitazione della responsabilità prevista dalla legge.
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