Cassazione Penale, Sentenza n. 26556/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra reati oggetto delle sentenze della Corte d'appello di Trieste (23/04/2013) e della Corte d'appello di Milano (22/10/2013) ma aveva negato la continuazione con riguardo ai fatti oggetto della sentenza della Corte d'appello di Milano del 30/10/2017 (bancarotta documentale commessa quale amministratore unico della P.P.C. Service s.r.l.). In primo motivo è stato dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione perché la Corte non avrebbe adeguatamente valutato gli indici sintomatici dell'unità del disegno criminoso (richiami incrociati tra sentenze, identità della modalità di bancarotta documentale, gestione tramite lo stesso commercialista, confluenza di distrazioni fra le società, sovrapponibilità temporale dei comportamenti). In secondo motivo si è contestata la determinazione dell'aumento per continuazione applicato per il delitto di appropriazione indebita, ritenuta eccessiva rispetto ai criteri utilizzati in altri giudizi.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nella parte esaminata ritenendo carente la motivazione della Corte d'appello nel negare la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra le condotte contestate. Ha ritenuto che la mera affermazione di autonomia e distintività della condotta di bancarotta documentale (relativa alla P.P.C. Service s.r.l.) non sia sufficiente a escludere la continuazione, specie se non viene data una motivazione che valuti gli indici sintomatici dell'unità del disegno criminoso e non si considerano i momenti concreti di manifestazione delle condotte. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione fisica (richiamo a Corte cost. n.183/2013). Sulla questione della determinazione dell'aumento di pena il provvedimento ha comunque registrato la censura ma l'annullamento è stato deciso per la carenza motivazionale sulla negazione della continuazione; la Corte di legittimità ha quindi disposto un nuovo esame complessivo.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (continuazione)
La continuazione si verifica quando più azioni o omissioni sono tese a uno stesso disegno criminoso; nel caso concreto la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione motivi adeguatamente la mancata applicazione della continuazione valutando indici sintomatici come identità del modus operandi, sovrapposizione temporale dei comportamenti e intrecci gestionali/organizzativi
Corte cost. n. 183 del 2013
La pronuncia è richiamata per la regola del rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione fisica quando la Corte di legittimità annulla un provvedimento per carenza motivazionale; qui ha imposto il rinvio per nuovo esame in diversa composizione
Massime di principio
- La mera diversità formale delle società coinvolte (es. soggetti giuridici differenti) non esclude di per sé la sussistenza di un medesimo disegno criminoso: i giudici devono valutare gli indici concreti di unicità del progetto criminoso.
- Gli indici sintomatici rilevanti per la valutazione della continuazione includono: identità o analogia del modus operandi, ricorrenza di meccanismi gestionali comuni (es. stesso commercialista o dirigenti), confluenza di distrazioni o risorse fra le imprese, sovrapposizione temporale delle condotte e finalità unitaria degli atti.
- Se il giudice dell'esecuzione nega la continuazione deve fornire motivazione specifica e circostanziata che spieghi perché gli indici sintomatici non dimostrano un disegno criminoso unitario; la conclusione meramente assertiva è insufficiente.
- In caso di carenza motivazionale grave la Corte di legittimità annulla il provvedimento e rinvia per nuovo esame, di norma in diversa composizione, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale.
- La quantificazione dell'aumento per continuazione deve essere congruamente motivata in relazione alla pena complessiva già irrogata, alla gravità dei singoli episodi, al valore economico dei beni oggetto del reato e alla portata del dolo; se rilevata sproporzione la parte può impugnare la determinazione.
- In fase difensiva è opportuno documentare e illustrare chiaramente gli elementi sintomatici dell'unità del disegno criminoso (prove, indici gestionali, collegamenti contabili, tempi di commissione) e segnalare l'inidoneità di argomenti meramente formali (diversa ragione sociale, date di fallimento) a giustificare la mancata continuazione.
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