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Sentenza

Sentenza n. 7150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 557/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202603866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Comune di Amantea alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 557/2025, passata in giudicato, che aveva liquidato e distratto ai difensori le spese del doppio grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I due avvocati hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Comune non aveva eseguito la sentenza del Consiglio di Stato n. 557/2025, notificata al Comune il 5 febbraio 2025 e l’11 aprile 2025 e passata in giudicato, come attestato il 13 marzo 2026. La decisione aveva disposto la rifusione di euro 1.500 per il primo grado in favore del difensore dichiaratosi antistatario e di euro 2.000 per il secondo grado in favore dell’altro difensore, anch’egli antistatario. I ricorrenti hanno quantificato le somme, comprensive di spese generali, contributo previdenziale e, per il secondo difensore, IVA, rispettivamente in euro 1.794, oltre IVA se dovuta, e in euro 2.918,24; hanno inoltre chiesto interessi e rivalutazione fino all’effettivo pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il ricorso: la sentenza passata in giudicato costituisce titolo esecutivo, era stata notificata al Comune e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha precisato che per l’ottemperanza non occorre la formula esecutiva né una previa diffida. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento e del titolo, spettava al Comune provare l’adempimento o altro fatto estintivo; la mancata costituzione, pur non avendo autonomo significato probatorio, non consentiva all’ente di sottrarsi a tale onere. Ha ordinato al Comune di quantificare e pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza e ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Prefetto di Cosenza quale commissario ad acta, con facoltà di delega e ampi poteri istruttori. La pronuncia accoglie il ricorso nei limiti della motivazione; non dispone espressamente sugli interessi e sulla rivalutazione richiesti. Nulla per le spese del giudizio; il compenso del commissario è posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Sussistono i presupposti di ammissibilità del ricorso per ottemperanza, disciplinato dagli art. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile in presenza dei presupposti esecutivi indicati dalla disciplina processuale, verificati nel caso concreto.

  • art. 115, commi 2 e 3, c.p.a.

    I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.

    I provvedimenti amministrativi giurisdizionali di condanna al pagamento di somme sono titoli per l’esecuzione; per proporre l’ottemperanza non occorre l’apposizione della formula esecutiva.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Sono passati i 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, ritenuto applicabile giudizio di ottemperanza anche dopo l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2021), decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell'ente debitore;

    Il termine di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti dell’ente debitore è applicabile anche al giudizio di ottemperanza e decorre dalla notifica del titolo presso la sede dell’ente.

  • art. 114 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 114 c.p.a. l'ottemperanza può essere proposta “anche senza previa diffida”, così superando l’orientamento giurisprudenziale, delineatosi nel vigore della disciplina precedente al d. lgs. n. 104 del 2010, che considerava la diffida condizione di ammissibilità del giudizio

    La previa diffida e la fissazione di un termine per provvedere non costituiscono condizioni di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Infatti la contumacia impedisce al debitore di provare i fatti estintivi dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2697 c.c. (Cass., sez. III, ordinanza 23 gennaio 2018 n. 1584).

    Nel giudizio relativo all’adempimento dell’obbligazione, grava sul debitore la prova dei fatti estintivi; la contumacia non vale di per sé come prova, ma lascia il debitore privo della possibilità di dimostrare tali fatti.

Massime di principio

  • La sentenza amministrativa passata in giudicato che condanna al pagamento di somme costituisce titolo per l’esecuzione e per il giudizio di ottemperanza; per quest’ultimo non è necessaria la formula esecutiva.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza e decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’ente debitore.
  • Il ricorso per ottemperanza può essere proposto senza previa diffida e senza la fissazione di un ulteriore termine per adempiere.
  • Allegati il titolo e l’inadempimento, spetta al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento o un fatto estintivo dell’obbligazione. La contumacia non ha autonomo valore probatorio, ma non esonera il debitore dall’onere di prova che gli compete.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e attribuirgli i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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