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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10183/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto da un ente pubblico a un dipendente che aveva chiesto di partecipare a una procedura di revisione del trattamento economico avviata con circolare del 28 maggio 2010 in esecuzione di accordi sindacali del 9 dicembre 2009 e del 22 luglio 2010. Il lavoratore sosteneva di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla procedura e che i giudici di merito avessero erroneamente interpretato gli atti collettivi e la circolare, sovrapponendo il passaggio di livello economico al passaggio di qualifica. Deduceva inoltre che la procedura era finalizzata a riequilibrare il valore medio di riferimento delle retribuzioni annue lorde di dipendenti con analoghe caratteristiche anagrafiche e professionali, e lamentava la mancata considerazione dei propri requisiti economici e professionali, nonché, in subordine, il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance. In Cassazione formulava un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del protocollo di intesa del 9 dicembre 2009, degli artt. 1362 e seguenti c.c., nonché erroneo apprezzamento della prova ex art. 116 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente impostata come violazione di norme di interpretazione contrattuale e di valutazione della prova, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova interpretazione degli atti collettivi e della circolare, attività riservata al giudice di merito. Ha ribadito che l’interpretazione di contratti integrativi, atti unilaterali e provvedimenti interni non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente insufficiente, e che il ricorrente non aveva indicato specificamente in che modo il giudice di merito si fosse discostato dalle regole interpretative. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge deve essere effettiva; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità e non consente una rilettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sull’erroneo apprezzamento della prova non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione dei fatti.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali sono richiamabili in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quale regola sia stata violata e in che modo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione di contratti integrativi, atti unilaterali del datore di lavoro e circolari interne costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente insufficiente.
  • Il motivo di ricorso per violazione delle regole interpretative non è ammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • Per denunciare la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. occorre indicare specificamente la regola ermeneutica violata e spiegare in quale passaggio il giudice se ne sia discostato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di diritto o di motivazione in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e della prova.
  • Le contestazioni relative all’accesso a una procedura di revisione economica devono essere ancorate al significato degli atti collettivi applicabili; se la lettura del giudice di merito è plausibile e non illogica, essa non può essere sostituita con una diversa interpretazione proposta dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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