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Ordinanza

Ordinanza n. 3996/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/-OMISSIS-) - RISARCIMENTO DANNI

Giustizia amministrativa202514800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana, con domanda di risarcimento dei danni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana e ha chiesto il risarcimento dei danni. All'udienza camerale, fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., il Tribunale ha rilevato seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, poiché il deposito del gravame sarebbe avvenuto oltre trenta giorni dopo la notificazione del ricorso. Non essendo presente il ricorrente, non è stato possibile formulare in udienza il preavviso previsto dall'art. 73 c.p.a. sulla questione della tardività.

La decisione

Il Tribunale non ha definito il giudizio. Ha assegnato al ricorrente venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate alla questione della possibile tardività del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente per ragioni di tutela dei diritti e della dignità.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    La camera di consiglio è stata fissata secondo il rito previsto dalla disposizione; il giudizio è stato rinviato per il seguito della trattazione secondo tale rito.

  • art. 73 c.p.a.

    In presenza di una questione rilevata d'ufficio potenzialmente decisiva, il giudice ha ritenuto necessario consentire al ricorrente di presentare memorie sulla possibile tardività del ricorso, non essendo stato possibile dare il preavviso in udienza per la sua assenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso per tardività e non è stato possibile assicurare in udienza il contraddittorio sulla questione, deve assegnare alla parte interessata un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • La verifica della tardività del ricorso richiede il confronto tra la data di notificazione dell'atto introduttivo e la data del suo deposito, alla luce del termine processuale applicabile; il superamento del termine può comportare l'irricevibilità, ma la relativa questione non può essere decisa senza consentire il contraddittorio quando ciò sia necessario.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentale

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