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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3098/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di L'Aquila, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito l'obbligo di dimora con la misura degli arresti domiciliari ritenendo sussistente gravità indiziaria per il reato previsto dall'art. 73, comma IV, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso si lamenta specificamente l'assenza di motivazione in ordine alla prevedibile concedibilità della sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-bis c.p.p.), asserendo che tale omissione avrebbe inciso sulla valutazione della misura cautelare, posto che il processo potrebbe concludersi con patteggiamento e sospensione della pena.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di specificità: la censura sull'omessa motivazione circa la sospensione condizionale della pena è considerata generica se non contesta anche la valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, fondamento della misura cautelare. La Corte richiama il consolidato principio secondo cui una prognosi negativa circa la concedibilità della sospensione condizionale è assorbita dalla valutazione del pericolo di reiterazione, condividendone il carattere predittivo; pertanto il giudice non è tenuto a motivare separatamente sulla sospensione condizionale ove abbia ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione. Per manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma IV

    presente nel testo come riferimento al reato per cui si è ritenuta la gravità indiziaria

    indica il reato per il quale è stata valutata la gravità indiziaria che ha portato alla misura cautelare; la gravità degli indizi ha inciso sulla scelta della misura.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis

    richiamato nel ricorso come norma che disciplina la sospensione condizionale della pena

    la questione relativa alla concedibilità della sospensione condizionale può rilevare ai fini cautelari, ma la Corte sottolinea che la mancata motivazione su tale profilo è inammissibile se non è collegata a una contestazione della valutazione del pericolo di reiterazione.

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    norma richiamata come fondamento del pericolo di reiterazione del reato

    la sussistenza del pericolo di reiterazione ha carattere prognostico e, se riconosciuta, solleva il giudice dall'obbligo di motivare separatamente sulla concedibilità della sospensione condizionale.

  • regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, art. 28

    citato in dispositivo per gli adempimenti di cancelleria

    riferimento formale per gli adempimenti esecutivi a seguire la decisione della Corte.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione che contesta l'omessa motivazione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è inammissibile se non contesta anche la valutazione del pericolo di reiterazione, che è il fondamento della misura cautelare.
  • La valutazione negativa circa la concedibilità della sospensione condizionale è logicamente assorbita dalla valutazione del pericolo di reiterazione: quando il giudice ritiene sussistente tale pericolo non è obbligato a motivare separatamente sulla sospensione condizionale.
  • In situazioni simili, il difensore deve formulare censure specifiche e provare che la sussistenza del pericolo di reiterazione è infondata o illogica; attacchi solo formali o generici sull'omessa motivazione della sospensione condizionale rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare basata su pericolo di reiterazione, è strategico produrre elementi concreti che contrastino la prognosi negativa (es. elementi di emendabilità, forte ancoraggio sociale, assenza di elementi nuovi che facciano ritenere probabile la reiterazione).
  • L'accoglimento parziale dell'appello del PM e la sostituzione della misura richiedono che il ricorrente impugni direttamente e con specificità le valutazioni prognostiche del giudice che hanno portato alla misura più grave.

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