Sentenza del 26/03/2018 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Valida la cartella che rechi solo l'indicazione del responsabile del procedimento, a prescindere dalla sua funzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, contestando la legittimazione di Equitalia, la validità e notificazione dei ruoli e delle cartelle di pagamento, l'insufficiente dettaglio degli interessi e delle aliquote, la carenza del potere dirigenziale del soggetto che aveva sottoscritto la cartella e la prescrizione della pretesa erariale. In particolare, sosteneva che la cartella fosse nulla perché recava l'indicazione del responsabile del procedimento senza specificarne la funzione dirigenziale.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle, osservando che la contribuente ne aveva comunque avuto piena conoscenza e ne aveva contestato il contenuto. Ha giudicato sufficienti le informazioni riportate nelle cartelle, anche se la loro comprensione richiedeva la decodificazione dei codici tributo. Ha inoltre escluso la nullità derivante dalla mancata indicazione della qualifica dirigenziale del sottoscrittore, poiché è sufficiente indicare una persona responsabile del procedimento, indipendentemente dal livello o dalla funzione concretamente svolta. La prescrizione è stata esclusa in ragione della validità delle notifiche. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 36, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge n. 31 del 2008
È sufficiente, al fine di non incorrere nella nullità, "l'indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) dalla stessa effettivamente esercitata".
Per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, la cartella è validamente formata se indica il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione della cartella. Non è necessario specificare che il responsabile rivesta una funzione dirigenziale o apicale.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3533 del 23 febbraio 2016
È richiamata come pronuncia che ha contribuito a chiarire che l'indicazione del responsabile del procedimento è sufficiente a garantire trasparenza amministrativa, informazione del contribuente e diritto di difesa, senza necessità di indicare la qualifica dirigenziale.
Massime di principio
- La mancata indicazione della qualifica dirigenziale o della funzione apicale del sottoscrittore non determina, di per sé, la nullità della cartella se l'atto indica una persona quale responsabile del procedimento.
- L'indicazione del responsabile del procedimento è funzionale a garantire trasparenza, informazione del contribuente e possibilità di individuare il soggetto responsabile; non serve necessariamente a dimostrare il grado gerarchico o il potere dirigenziale della persona indicata.
- Le contestazioni formali sulla cartella devono essere distinte dalle contestazioni relative all'esistenza o alla fondatezza sostanziale del tributo: se si contesta solo la forma, può non essere necessario coinvolgere l'ente impositore, mentre le contestazioni sul merito della pretesa possono richiederne la partecipazione.
- La conoscenza effettiva della cartella e la sua contestazione nel merito possono rendere difficilmente sostenibile una generica negazione della notifica, soprattutto quando la documentazione dimostri la regolare notificazione.
- Una cartella non è necessariamente nulla perché la comprensione dei codici tributo richiede una decodificazione, se le informazioni complessive consentono al contribuente di individuare la natura e l'entità dei carichi richiesti.
- La validità della notificazione delle cartelle può incidere anche sull'eccezione di prescrizione: se le notifiche sono regolari e producono effetti interruttivi, la prescrizione non può essere affermata sulla sola base del decorso del tempo indicato dal contribuente.
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