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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05454/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 1, comma 47, L. n. 92/2012 con cui il lavoratore chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società resistente. Il Tribunale adito ha declinato la competenza territoriale ritenendo competente Milano, sulla base di due argomenti: da un lato, ha considerato tempestivo il rilievo d'ufficio dell'incompetenza; dall'altro, ha ritenuto che il rapporto di lavoro fosse "nuovo", sorto a seguito del passaggio del lavoratore da una società all'altra del gruppo, e che il contratto fosse stato concluso a Milano. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi: 1) ha contestato la qualificazione del rapporto come nuovo, sostenendo che vi fosse stata solo la cessione dell'originario contratto di lavoro tra società del medesimo gruppo; 2) ha dedotto la tardività del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale, perché sollevato non già nella prima udienza utile, ma solo a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 420 c.p.c., dopo rinvii disposti d'ufficio e su richiesta delle parti per la conciliazione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo tardivo il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale. Ha applicato l'art. 428, primo comma, c.p.c., affermando che, nel rito del lavoro e nel rito speciale di cui alla L. n. 92/2012, l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza prevista dall'art. 420 c.p.c. Poiché il rilievo era avvenuto solo a scioglimento della riserva assunta in quella udienza, esso è stato giudicato tardivo. Il primo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Palermo e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice anche per le spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 47, L. n. 92/2012

    richiama il rito speciale per l'impugnazione del licenziamento, nel quale operano esigenze di celerità e concentrazione analoghe a quelle del rito del lavoro.

  • art. 428, primo comma, c.p.c.

    l'incompetenza territoriale nel rito del lavoro può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.

  • art. 420 c.p.c.

    individua l'udienza di trattazione entro la quale deve avvenire il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale.

  • art. 378 c.p.c.

    le parti hanno depositato memoria nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro e nel rito speciale dell'impugnazione dei licenziamenti ex L. n. 92/2012, il rilievo dell'incompetenza territoriale, anche d'ufficio, deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre l'udienza di trattazione prevista dal rito, in ossequio ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione.
  • Se il giudice rileva l'incompetenza territoriale solo dopo l'udienza di trattazione, ad esempio a scioglimento di una riserva successiva, il rilievo è tardivo e non può fondare la declinatoria di competenza.
  • Quando il primo motivo di ricorso riguarda una questione logicamente successiva a quella sulla tempestività del rilievo officioso della competenza, l'accoglimento del motivo preliminare assorbe l'esame delle ulteriori censure.
  • La disciplina della competenza nel rito speciale sui licenziamenti viene letta in coerenza con le esigenze di celerità del rito del lavoro, imponendo una verifica precoce delle questioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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