Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva importato, tra il 2007 e il 2011, merci dichiarate con alcune voci doganali per le quali erano stati applicati dazi antidumping in forza di regolamenti UE relativi a prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese e del Vietnam. Dopo una decisione del WTO e, soprattutto, dopo una sentenza della Corte di giustizia che aveva dichiarato l'illegittimità parziale del regolamento originario per un vizio procedurale, la Commissione europea aveva adottato regolamenti successivi che avevano sanato il vizio e reintrodotto i dazi. L'Agenzia delle dogane aveva quindi respinto due istanze di revisione e rimborso: per alcune bollette ritenendo prescritta l'azione, per altre ritenendo comunque dovuti i dazi alla luce della nuova disciplina unionale. La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto, deducendo: richiesta di sospensione del giudizio in attesa di altri procedimenti europei; nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia sugli effetti dell'annullamento dei regolamenti originari; violazione del diritto UE e dell'art. 221 CDC per errata affermazione della legittimità del diniego di rimborso e per illegittima pretesa antidumping; violazione dell'art. 263 TFUE per avere il giudice tributario delibato la legittimità dei regolamenti UE invece di attendere la Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla sospensione per difetto di specificità e di interesse, osservando che il procedimento europeo indicato era venuto meno. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione e sull'omessa pronuncia, affermando che la CTR aveva esposto una ratio decidendi chiara e intellegibile, fondata sulla sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019 e sulla validità dei regolamenti di esecuzione UE che avevano reintrodotto i dazi. Ha inoltre rigettato la censura di violazione del diritto UE, rilevando che il regolamento originario non era stato travolto integralmente, che il vizio era stato sanato e che non vi era stata alcuna nuova liquidazione né un'applicazione retroattiva in senso vietato; il rimborso non spettava in mancanza di una disposizione unionale espressa che lo prevedesse. È stata infine dichiarata inammissibile anche la censura sull'art. 263 TFUE, sia per carenza di interesse sia perché il giudice nazionale non ha obbligo di rinvio pregiudiziale, potendo interpretare direttamente il diritto unionale quando ritiene di poterlo applicare correttamente. Il ricorso è stato quindi respinto e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione del giudizio è stata negata; la censura sulla mancata sospensione è stata ritenuta inammissibile e comunque priva di interesse per la sopravvenuta definizione della pendenza europea richiamata.
art. 360 c.p.c.
È stato ribadito che il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che si traduce in anomalia costituzionalmente rilevante; la semplice insufficienza della motivazione non è più scrutinabile.
art. 132 c.p.c.
Invocato per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la sentenza di merito adeguatamente motivata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme sul contenuto della motivazione, senza che il motivo fosse accolto.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria, ritenuta rispettata dalla CTR.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è stata esclusa perché la questione sugli effetti dell'annullamento dei regolamenti non costituiva autonoma domanda ma questione interpretativa rilevabile d'ufficio.
art. 221, paragrafo 3, Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92)
La Corte ha richiamato la regola secondo cui la comunicazione dell'importo del dazio oltre il termine triennale è esclusa salvo che, per effetto del contenzioso, non fosse possibile comunicarlo tempestivamente; nel caso concreto tale disciplina non impediva il rigetto del rimborso.
art. 263 TFUE
Il giudice nazionale non ha un obbligo di rinvio pregiudiziale automatico; può interpretare il diritto dell'Unione e applicarlo direttamente quando ritenga la questione già risolvibile.
Massime di principio
- La motivazione è apparente soltanto quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sindacabile in cassazione la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione autonoma; non sussiste quando il profilo dedotto costituisca una questione interpretativa o di mera argomentazione difensiva già assorbita nella ratio decidendi.
- In materia di dazi antidumping, il rimborso delle somme versate non può essere riconosciuto solo perché il regolamento originario sia stato annullato o dichiarato invalido per un vizio procedurale, se il vizio sia stato sanato e la misura sia stata successivamente reintrodotta da regolamenti validi e applicabili al rapporto.
- L'abrogazione o la modifica di misure antidumping non ha di regola efficacia retroattiva, salvo espressa previsione unionale che la estenda ai periodi anteriori; in mancanza, non è dovuto il rimborso di quanto già riscosso.
- Le pronunce del WTO non incidono di per sé sulla validità dei regolamenti dell'Unione europea; la loro eventuale incompatibilità non determina automaticamente il diritto al rimborso.
- Il giudice nazionale non è tenuto a sospendere il processo o a effettuare rinvio pregiudiziale in ogni caso in cui sia investita una questione unionale, potendo decidere se la questione sia già risolvibile sulla base del diritto vigente e della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →