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Sentenza

Sentenza n. 13576/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202216733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte contro la nota di Roma Capitale e contro la determina di rigetto della domanda di condono. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di Roma Capitale di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela e determina dirigenziale di rigetto della domanda di condono edilizio

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la nota di Roma Capitale del 5 ottobre 2022, con cui era stata riscontrata negativamente l’istanza di annullamento in autotutela della determina dirigenziale del 1° aprile 2021, nonché la stessa determina di rigetto della domanda di condono edilizio relativa a un abuso sito in Roma. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato, il 17 febbraio 2026, un atto di rinuncia al ricorso, notificato nella stessa data alle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, secondo quanto rilevato dal Collegio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso, della quale il giudice ha preso atto dichiarando estinto il giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulta depositata e notificata alle parti resistenti, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza procedere all’esame delle censure di merito.
  • La definizione del giudizio per rinuncia giustifica, in assenza di ulteriori elementi, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoria

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