Sentenza n. 4532/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza del 13.3.2026, con cui la ricorrente ha richiesto alla Prefettura di Caserta di concludere il procedimento teso ad ottener il rilascio di decreto ex art. 138 T.UL.P.S..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza del 13 marzo 2026 volta alla conclusione del procedimento per il rilascio di decreto ex art. 138 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al ricorrente (istante privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., azione contro il silenzio della Prefettura di Caserta, lamentando la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990. Il procedimento era stato preceduto da un preavviso di rigetto notificato il 26 novembre 2025, motivato dalla pendenza di procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minaccia e rapina, nonché da controlli effettuati negli anni 2013, 2014, 2018 e 2021 con soggetti gravati da precedenti penali o da Daspo. La ricorrente aveva presentato controdeduzioni il 4 dicembre 2025 e, non essendo intervenuto un provvedimento conclusivo, aveva diffidato l'amministrazione il 13 marzo 2026 a definire il procedimento.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha riferito di avere comunicato, con nota del 12 maggio 2026, all'istituto di vigilanza interessato che non erano emerse cause ostative a carico della ricorrente, invitandolo a presentare l'istanza attestante l'assunzione dell'interessata entro il termine assegnato. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, riconoscendo l'integrale soddisfazione sopravvenuta della propria pretesa. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'attività amministrativa successiva avesse soddisfatto pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza residuare utilità per una pronuncia di merito. Le spese sono state poste a carico della Prefettura secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione ha definito favorevolmente il procedimento solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto adottato nel procedimento amministrativo.
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito relativo all'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 138 T.U.L.P.S.
Riguarda il decreto richiesto dalla ricorrente nel procedimento amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso soddisfa integralmente e in modo irretrattabile l'interesse azionato, facendo venir meno qualsiasi utilità concreta della pronuncia di merito.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la definizione favorevole del procedimento da parte dell'amministrazione durante il processo comporta la cessazione della materia del contendere se l'attività sopravvenuta corrisponde pienamente alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria valutazione dell'esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell'evento satisfattivo.
- L'amministrazione che conclude il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere condannata alle spese secondo la soccombenza virtuale, anche quando il giudizio si definisca formalmente per cessazione della materia del contendere.
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