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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15869/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Milano. In cassazione ha proposto sei motivi: con i primi due ha contestato la legittimazione del creditore istante a chiedere il fallimento, sostenendo che il decreto ingiuntivo posto a base dell'istanza fosse inefficace perché mai notificato ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; ha inoltre censurato il riconoscimento della legittimazione ex art. 6 l.fall. del creditore. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza e la prova della non fallibilità ex art. 1 l.fall., deducendo anche l'erronea ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e l'assenza dei presupposti oggettivo e soggettivo del fallimento. Con il sesto motivo ha denunciato vizi motivazionali in relazione alla condanna del legale rappresentante in solido con la società per spese e responsabilità aggravata ex artt. 94 e 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la legittimazione del creditore solo sul decreto ingiuntivo, ma anche e soprattutto sulla presenza del credito tra le poste passive delle scritture contabili della società ricorrente, che facevano prova ex art. 2709 c.c. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sullo stato di insolvenza e sui requisiti di non fallibilità, osservando che i bilanci e la documentazione contabile della società costituivano prova privilegiata ma non legale, e che la ricorrente mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha infine reputato inammissibile il motivo sulla condanna per lite temeraria perché formulato come vizio di motivazione non più deducibile nei termini invocati dall'art. 360, n. 5, c.p.c. La società ricorrente, in solido con il legale rappresentante, è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma che disciplina il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, utilizzato dalla società per contestare la sentenza del tribunale.

  • art. 6 l.fall.

    consente al creditore di presentare istanza di fallimento se munito di legittimazione, accertabile solo in via incidentale e sommaria.

  • art. 15 l.fall.

    richiamato per la verifica della legittimazione del creditore istante e per il deposito dei bilanci ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    i requisiti di non fallibilità devono essere provati dall'imprenditore; i bilanci costituiscono mezzo di prova privilegiato ma non prova legale.

  • art. 5 l.fall.

    lo stato di insolvenza è individuato come impossibilità strutturale e non transitoria di adempiere regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.

  • art. 644 c.p.c.

    l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione è stata ritenuta irrilevante, perché il credito risultava comunque dalle scritture contabili della società.

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili dell'imprenditore fanno prova contro l'imprenditore dei rapporti di debito in esse annotati.

  • art. 2697 c.c.

    nessuna inversione dell'onere della prova: incombe alla società dimostrare la propria non fallibilità.

  • art. 94 c.p.c.

    fondamento della condanna in solido del legale rappresentante per le spese processuali, in presenza dei presupposti indicati dalla corte.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna al risarcimento dei danni per abuso del processo/lite temeraria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge sui temi della legittimazione del creditore e dello stato di insolvenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è deducibile solo per omesso esame di un fatto decisivo; non per difetto o contraddittorietà della motivazione in senso generico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione del creditore istante è verificata dal giudice solo in via incidentale e sommaria, senza necessità di un accertamento definitivo del credito.
  • Ai fini della legittimazione del creditore istante, il credito può risultare non solo dal titolo azionato, ma anche da altre emergenze istruttorie, comprese le scritture contabili del debitore, che fanno prova contro l'imprenditore dei debiti ivi iscritti.
  • L'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo non esclude di per sé la legittimazione del creditore se il credito è comunque dimostrato aliunde.
  • La prova dei requisiti di non fallibilità incombe al debitore che li invochi; i bilanci sono mezzo di prova privilegiato ma non esclusivo né legale, e in loro mancanza il debitore deve fornire prova alternativa convincente.
  • Lo stato di insolvenza consiste in una situazione strutturale e non meramente transitoria di impotenza ad adempiere regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni, ed è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la censura mira in realtà a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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