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Sentenza

Sentenza n. 10247/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento dell’individuato Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. prot. nr. -OMISSIS- del 14.08.2025, con il quale – all’esito dell’intervenuta decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – è stato nuovamente negato l'accesso alla documentazione richiesta inerente agli accertamenti compiuti in data 30.09.2024 presso l'individuato allevamento di animali oggetto di investigazione; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO - del diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti ed ai documenti richiesti con la menzionata istanza e per la condanna dell’intimato Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. all'esibizione ed al rilascio di copia dei medesimi atti e documenti entro un termine non superiore a trenta giorni.

Giustizia amministrativa202511120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di accesso ai verbali delle ispezioni e alle sanzioni amministrative relative agli accertamenti svolti presso un allevamento di tacchini

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente per la tutela animale)

Prevale il privato

La controversia

L'ente ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il nuovo diniego opposto dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute dopo una decisione favorevole della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. L'istanza riguardava i verbali delle ispezioni e le sanzioni amministrative relative ad accertamenti effettuati presso un allevamento di tacchini, interessato da un documentario alla cui realizzazione l'ente aveva partecipato. Il primo diniego era stato fondato sull'asserita insussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché sull'opposizione del controinteressato. La Commissione per l'accesso aveva riconosciuto il nesso di strumentalità tra i documenti e lo scopo statutario dell'ente, disponendo l'accesso con oscuramento dei dati sensibili o giudiziari. In sede di riesame, il Comando aveva nuovamente negato l'accesso, richiamando genericamente l'art. 1049, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 90/2010 e l'art. 3 del d.m. 16 marzo 2022, relativi ai documenti sottratti all'accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 25, comma 4, l. n. 241/1990, difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà, erroneità e genericità della motivazione; violazione della disciplina sulle esclusioni dall'accesso, sostenendo che gli accertamenti riguardassero illeciti amministrativi ormai definiti e non attività investigative o procedimenti penali in corso; nonché violazione dell'art. 13 TFUE, dell'art. 9 Cost., della l. n. 241/1990 e dei principi di tutela del benessere animale e dell'approccio One Health, per omessa ponderazione degli interessi coinvolti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché l'Amministrazione si era limitata a richiamare genericamente l'art. 1049, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 90/2010 e l'art. 3 del d.m. 16 marzo 2022, senza indicare le circostanze concrete che collegassero la documentazione richiesta a esigenze di ordine pubblico, prevenzione o repressione della criminalità. Le limitazioni al diritto di accesso previste da tali disposizioni hanno carattere eccezionale e richiedono l'esplicitazione del motivo specifico per cui la documentazione rientri nella fattispecie di esclusione o differimento. Nel caso concreto, dagli atti emergevano piuttosto accertamenti concernenti il rispetto del cosiddetto pacchetto igiene, le misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli e violazioni amministrative; non risultavano elementi concreti relativi a fatti penalmente rilevanti o ad attività investigative coperte dal segreto ex art. 329 c.p.p. Il TAR ha inoltre riconosciuto l'interesse legittimante dell'ente ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, ravvisando un nesso di strumentalità tra la documentazione sulle condizioni e modalità di gestione dell'allevamento e le finalità statutarie di tutela del benessere animale. Ha ordinato all'Amministrazione di ostendere la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'ordine è soggetto a due limiti: l'eventuale pendenza di un procedimento penale e la sussistenza concreta dei presupposti del segreto investigativo; nonché l'oscuramento dei dati sensibili o giudiziari del controinteressato, ove presenti, in funzione del bilanciamento con la riservatezza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    giudizio rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso

    Il giudizio in materia di accesso ha natura di giudizio sul rapporto e consente al giudice di accertare direttamente la fondatezza della pretesa sostanziale all'ostensione.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    L'ente ricorrente possiede un interesse legittimante perché è stato allegato e dimostrato il nesso di strumentalità tra i documenti relativi alla gestione dell'allevamento e le finalità statutarie di tutela del benessere animale.

  • art. 24, commi 1, 2, 4 e 7, l. n. 241/1990

    Le esclusioni e limitazioni dell'accesso devono essere ricondotte alla disciplina primaria; il bilanciamento con la riservatezza può comportare l'oscuramento dei dati sensibili o giudiziari, mentre l'accesso difensivo a tali dati richiede la dimostrazione della stretta indispensabilità.

  • art. 25, commi 2 e 4, l. n. 241/1990

    La richiesta di accesso deve indicare la motivazione e il ricorso alla Commissione non esclude il controllo giurisdizionale sulla fondatezza della pretesa ostensiva.

  • art. 1049, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 90/2010

    relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità

    La disposizione introduce una limitazione eccezionale all'accesso, applicabile solo se l'Amministrazione esplicita il concreto collegamento tra gli atti richiesti e gli interessi di ordine pubblico o di prevenzione e repressione della criminalità.

  • art. 3 d.m. 16 marzo 2022

    Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità

    Il richiamo alla disposizione non è sufficiente da solo a negare l'accesso: occorre individuare la specifica ipotesi applicabile e motivare il suo concreto riferirsi ai documenti richiesti.

  • art. 329 c.p.p.

    L'eventuale segreto investigativo può giustificare la sottrazione all'accesso, ma nel caso concreto non risultava comprovata né la pendenza di un procedimento penale né la copertura degli atti da segreto.

Massime di principio

  • Le limitazioni al diritto di accesso fondate su esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità hanno carattere eccezionale e devono essere applicate nel rispetto della disciplina primaria degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990.
  • Un diniego di accesso non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare disposizioni che prevedono categorie di documenti sottratti all'accesso senza indicare la specifica fattispecie applicata e le circostanze concrete che collegano i documenti richiesti all'interesse pubblico protetto.
  • La mera riconducibilità degli accertamenti a verifiche amministrative in materia di igiene, biosicurezza o irregolarità amministrative non dimostra, in assenza di ulteriori elementi, il collegamento con esigenze di ordine pubblico o con attività di prevenzione e repressione della criminalità.
  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta direttamente la sussistenza del diritto di accesso e può riconoscere l'interesse legittimante quando l'istante dimostri un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le proprie finalità statutarie o la situazione giuridicamente tutelata.
  • L'ordine di ostensione può essere subordinato alla verifica dell'eventuale pendenza di un procedimento penale e della sussistenza del segreto investigativo, nonché all'oscuramento dei dati sensibili o giudiziari del controinteressato, ove necessario per il bilanciamento con la riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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