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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36807/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per i reati di ricettazione e di accesso/uso abusivo di credenziali o dispositivi informatici. Con il primo motivo ha contestato la valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità concorsuale, sostenendo che mancasse prova della sua materiale disponibilità dell'appartamento/magazzino ove erano stati rinvenuti i beni, che la sua temporanea assenza dall'Italia al momento della perquisizione fosse rilevante, e che non vi fosse distinzione certa tra i beni trovati nel negozio e quelli nel soprastante appartamento. Ha inoltre censurato il funzionamento dei 17 box hardware rinvenuti nel retro del negozio, prospettandone un uso lecito. Con il secondo motivo ha contestato la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni sequestrati. Con il terzo motivo ha sostenuto che, al più, il fatto potesse ricondursi all'ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto. Con il quarto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità. Con il quinto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando l'incensuratezza e il rito abbreviato, e ha escluso contraddittorietà con la concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di censure già esaminate e disattese con motivazione immune da travisamenti e manifeste illogicità, valorizzando la disponibilità dell'appartamento/magazzino, il rinvenimento di euro 21.900 in contanti rivendicati dall'imputato, l'organizzazione non occasionale dell'attività illecita e la presenza di numerosi dispositivi catalogati o ammassati. Ha giudicato il secondo motivo aspecifico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva individuato plurimi indici del dolo e aveva escluso la riconducibilità del fatto all'incauto acquisto. Ha reputato infondati anche i motivi sulla circostanza attenuante speciale dell'art. 648, comma 4, c.p., richiamando il numero e il valore dei beni e la continuità dei flussi di approvvigionamento, e sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la professionalità della condotta, l'intensità del dolo e l'assenza di segni di ravvedimento. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama la fattispecie di ricettazione e, in particolare, esclude che nel caso concreto difettasse il coefficiente doloso richiesto; ritiene inoltre non riconoscibile la circostanza attenuante speciale di cui al comma 4 in ragione del numero, valore e provenienza dei beni.

  • art. 615-quater c.p.

    Viene indicato come uno dei reati oggetto di conferma in appello; la Corte non sviluppa ulteriormente la disciplina, limitandosi a reputare infondato il ricorso avverso l'accertamento di responsabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche vengono negate per mancanza di elementi positivamente apprezzabili, alla luce della professionalità della condotta, dell'intensità del dolo e dell'assenza di segnali di rimeditazione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La circostanza attenuante speciale è negata perché i beni sequestrati erano numerosi e di valore elevato e la loro disponibilità rivelava contiguità con ambienti dediti a reati predatori.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione logica, completa e priva di travisamenti sulle circostanze decisive della responsabilità.
  • La disponibilità, anche solo di fatto, dei luoghi in cui sono rinvenuti i beni illeciti può essere desunta da elementi convergenti, quali la presenza di somme di denaro rivendicate dall'imputato, la disponibilità del locale e l'organizzazione materiale dei beni.
  • Ai fini della ricettazione, il dolo può essere inferito da plurimi indici fattuali; se tali indici sono adeguatamente valorizzati dalla sentenza di merito, la tesi dell'incauto acquisto non può essere prospettata in cassazione come mera alternativa fattuale.
  • La circostanza attenuante speciale collegata alla ricettazione di particolare tenuità non è riconoscibile quando la qualità, quantità e valore dei beni, unitamente alla continuità dell'approvvigionamento, esprimano un'attività non occasionale e un collegamento con ambienti criminali.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di meritevolezza ulteriori rispetto alla mera incensuratezza o alla scelta di un rito premiale; la professionalità del fatto e l'intensità del dolo sono elementi ostativi al loro riconoscimento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è logicamente incompatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, perché i due istituti rispondono a finalità diverse e presuppongono valutazioni non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFrode informaticaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioReati informaticiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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