Ordinanza n. 29/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 4871 in data 29 settembre 2025, con cui l’immobile denominato “Casa di villeggiatura di Giovanni Verga con palmento”, sito nel Comune di Catania, località Nuovalucello, censito al foglio 7 particella n. 3417, è stato dichiarato di interesse storico e architettonico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 e dell’art. 2 della legge regionale n. 80/1977; b) della relazione e la proposta di vincolo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania; c) della nota della Soprintendenza n. 9917 in data 8 settembre 2025, con cui sono state riscontrate le osservazioni presentate dalla società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di interesse storico e architettonico particolarmente importante dell’immobile denominato “Casa di villeggiatura di Giovanni Verga con palmento”, nonché gli atti istruttori e la nota di riscontro alle osservazioni
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento regionale che ha dichiarato l’immobile di interesse storico e architettonico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 2 della legge regionale n. 80/1977. Sono stati inoltre impugnati la relazione e la proposta di vincolo della Soprintendenza e la nota con cui la Soprintendenza ha riscontrato le osservazioni presentate dalla società. Dall’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non definisce il merito della controversia e dispone un incombente istruttorio. Richiamando l’art. 46, comma 2, c.p.a., rileva che l’amministrazione deve depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dell’atto, quelli in esso citati e ogni ulteriore atto utile al giudizio. Ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., ordina quindi all’amministrazione regionale di provvedere al deposito degli atti in vista dell’udienza di merito fissata per il 16 aprile 2026. Precisa che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche in relazione all’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale fondamento normativo della dichiarazione di interesse storico e architettonico particolarmente importante dell’immobile.
art. 2 l.r. n. 80/1977
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del provvedimento di tutela regionale.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
Impone all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione della controversia.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.
Consente al giudice di ordinare l’esibizione o il deposito degli atti non prodotti dall’amministrazione.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
È richiamato per precisare che sono utili al giudizio anche gli atti idonei a incidere sulla valutazione dell’eventuale non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a depositare nel giudizio amministrativo non solo il provvedimento impugnato, ma anche tutti gli atti e documenti che ne costituiscono il fondamento, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto potenzialmente rilevante per la decisione.
- In caso di mancato deposito della documentazione amministrativa rilevante, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esibizione o il deposito degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di atti “utili al giudizio” comprende ogni documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia, inclusa la valutazione dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
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