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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19191/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per reati previsti dagli artt. 337, 582, 585, 576, 497-bis c.p.; dedotte due censure principali: 1) violazione dell'art. 430-ter c.p.p. per il mancato rinvio richiesto dal difensore per impedimento professionale; 2) carenze motivazionali nella dosimetria della pena, con contestazione dell'eccessività degli aumenti per continuazione e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto tempestiva la decisione della Corte territoriale a rigetto dell'istanza di rinvio, perché la richiesta era stata formulata solo il giorno precedente e non indicava l'impossibilità di avvalersi di sostituti (mancanza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza). Sul secondo motivo ha ritenuto assente specificità, in quanto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la dosimetria richiamando la gravità delle condotte e la personalità dell'imputato; inoltre il ricorrente non ha indicato profili concreti e specifici di positività non valutati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 430-ter cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'ipotesi di rinvio per impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto che l'istanza debba essere tempestiva e corredata dalla indicazione dell'impossibilità di avvalersi di sostituti, altrimenti il diniego è giustificato.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla necessità di indicare l'impossibilità di utilizzo di sostituti difensori; la mancata deduzione di tale impossibilità indebolisce la richiesta di rinvio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione alle parti delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; procedura relativa alla trattazione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00.

  • artt. 337, 582, 585, 576, comma primo, n. 1 e 5-bis, 61, comma secondo, 497-bis, comma secondo, cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali è stata pronunciata la condanna in primo e secondo grado; la Cassazione non ha riesaminato il merito delle condotte sostanziali, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per motivi formali e di specificità.

Massime di principio

  • Una richiesta di rinvio per impedimento del difensore deve essere tempestiva e motivata: va presentata con congruo anticipo e deve indicare l'impossibilità di avvalersi di sostituti, altrimenti può essere disattesa per intempestività o carenza istruttoria.
  • Le doglianze generiche e prive di specificità circa la motivazione della sentenza (ad esempio critiche astratte sulla dosimetria o sulle attenuanti non corredate da concreti profili positivi non valutati) sono spesso dichiarate inammissibili: l'impugnazione deve indicare chiaramente quali elementi fattuali o giuridici non sono stati considerati.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito a quello dei giudici di merito se la motivazione della sentenza impugnata risulta logicamente coerente e adeguata; le critiche devono quindi dimostrare un vizio logico-giuridico specifico.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
  • Se l'oggetto dell'impugnazione non è stato nemmeno sollevato in appello (per es. le attenuanti generiche), la Cassazione può ritenere il motivo inammissibile per assenza di specificità o perché il profilo non è stato oggetto di decisione di merito impugnabile.

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