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Sentenza

Sentenza n. 1788/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29 maggio 2026, notificato in pari data, con il quale il Prefetto di Venezia ha respinto l’istanza di immediata presa in carico del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2025 e di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo, nonché per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’immediato inserimento del ricorrente all’interno di una struttura di accoglienza.

Giustizia amministrativa202601405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’immediata presa in carico nel sistema di accoglienza e del relativo inserimento in una struttura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel dicembre 2025 e intenzionato fin dall’arrivo a chiedere la protezione internazionale, formalizzava la domanda il 18 marzo 2026 e chiedeva di essere inserito in una struttura di accoglienza, dichiarando di essere privo di mezzi di sussistenza. La Prefettura respingeva l’istanza motivando il diniego con l’assenza di documentate condizioni di fragilità, l’insufficienza dei posti disponibili rispetto al fabbisogno, la priorità da riconoscere ai soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare e l’impossibilità di reperire ulteriori posti per ragioni di sicurezza e sovraffollamento. Il ricorrente deduceva: con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015, sostenendo che le misure di accoglienza devono applicarsi dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, che l’indigenza costituisce la condizione rilevante, che l’esaurimento dei posti non esonera l’amministrazione dall’obbligo di predisporre soluzioni anche provvisorie e che la priorità per i soccorsi in mare non esclude gli altri richiedenti; con il terzo motivo, l’illegittimità del richiamo alle esigenze di sicurezza derivanti dal sovraffollamento, trattandosi di esigenze che l’amministrazione deve affrontare assicurando l’idoneità delle strutture. Chiedeva inoltre la condanna dell’amministrazione all’immediato inserimento in una struttura.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento. Ha ritenuto provata, in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., la richiesta di accoglienza formulata dal ricorrente. Interpretando l’art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015, il Collegio ha affermato che le misure di accoglienza devono essere garantite dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. L’assenza di particolari condizioni di vulnerabilità non giustifica il diniego, poiché la vulnerabilità rileva solo per l’approntamento di forme di assistenza particolari e non costituisce presupposto generale dell’accoglienza. Neppure l’insufficienza dei posti disponibili giustifica il rifiuto: ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, il Prefetto deve individuare soluzioni idonee, anche provvisorie, nelle more della disponibilità di posti nei centri governativi. La priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, per chi proviene da operazioni di salvataggio in mare non elimina il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti. Il provvedimento è stato quindi annullato, con assorbimento del primo e del terzo motivo. È stata invece respinta la domanda di condanna all’immediato inserimento, poiché spettano alla Prefettura gli ulteriori accertamenti istruttori sui requisiti concretamente richiesti e il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa soltanto nei limiti degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a. Nulla per le spese, considerata la soccombenza di un’amministrazione statale e l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; prevista la successiva liquidazione degli onorari del patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale

    Le misure di accoglienza devono essere garantite sin dal momento in cui il soggetto manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria

    L’esaurimento dei posti nei centri ordinari non esonera l’amministrazione dall’obbligo di individuare soluzioni provvisorie idonee.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare

    La priorità accordata ai migranti soccorsi in mare organizza l’ordine di accesso, ma non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.

  • art. 2, lett. h), d.lgs. 142/2015

    La condizione di vulnerabilità rileva per l’approntamento di forme di assistenza particolari, non costituisce presupposto generale per l’applicazione delle misure di accoglienza.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite

    Il fatto allegato dalla parte e non specificamente contestato dall’amministrazione costituita può essere posto a fondamento della decisione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione

    La condanna al rilascio del provvedimento richiesto presuppone l’assenza di ulteriori margini discrezionali e di adempimenti istruttori amministrativi necessari.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3

    La pronuncia di condanna al rilascio del provvedimento è soggetta ai limiti stabiliti dall’art. 31, comma 3, c.p.a.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente per contestare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’omesso preavviso di rigetto; i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La regola sulla rifusione delle spese a favore dello Stato non è stata applicata perché la parte soccombente era un’amministrazione statale.

Massime di principio

  • Le misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015 devono essere applicate dal momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale.
  • La vulnerabilità del richiedente non costituisce presupposto generale per l’accesso alle misure di accoglienza, ma rileva ai fini dell’approntamento di forme di assistenza particolari.
  • L’insufficienza o l’esaurimento dei posti nei centri di accoglienza non esonera l’amministrazione dall’obbligo di garantire l’accoglienza; il Prefetto deve individuare soluzioni idonee, anche provvisorie, ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015.
  • La priorità accordata ai richiedenti protezione internazionale giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non sopprime né limita in via assoluta l’obbligo di accoglienza nei confronti degli altri richiedenti.
  • Il giudice amministrativo può condannare l’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto solo quando l’attività è vincolata, non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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