Cassazione Civile, Ordinanza n. 09408/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo fondato su un asserito credito derivante da un rapporto di conto corrente/apertura di credito. L'opponente aveva contestato il credito, ma il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la banca avesse prodotto il contratto e gli estratti conto dell'intero rapporto e che le contestazioni dell'opponente fossero generiche e non corroborate da propri conteggi; inoltre l'opponente aveva rinunciato alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. La Corte d'appello ha confermato, osservando che la documentazione bancaria era stata depositata e che l'opponente, anche mediante le memorie ex art. 183 c.p.c., avrebbe potuto formulare specifiche contestazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, difetto di legittimazione processuale della società resistente; nullità della sentenza per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto prodotta documentazione bancaria; motivazione apparente; omessa pronuncia su eccezione processuale; violazione dell'art. 111 Cost.; omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi relativi alla contumacia dell'opposta e alla prova del credito; errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché nuova e bisognosa di accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della società resistente. Ha poi osservato che tutte le censure convergevano nel denunciare un preteso errore del giudice di merito nell'aver considerato prodotta documentazione che, secondo il ricorrente, non lo era stata: un simile errore, quand'anche esistente, integrerebbe un eventuale vizio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., non deducibile con ricorso per cassazione. La memoria depositata non ha indotto a mutare conclusione, poiché anche la doglianza sulla mancata produzione dei fascicoli si risolveva in un vizio revocatorio e la contestazione sulla legittimazione della banca era generica. Non essendosi costituita la resistente, non sono state liquidate spese; il ricorrente è stato condannato a versare euro 2.500 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata del giudizio è stata adottata in conformità alla proposta formulata ai sensi di questa norma.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Il preteso errore dei giudici di merito nell'aver ritenuto prodotta documentazione inesistente, ove sussistente, integra un vizio revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la parte soccombente è stata condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 111 Cost.
La censura di violazione del giusto processo è stata prospettata ma ritenuta assorbita/inidonea a superare l'inammissibilità del ricorso.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata dedotta, ma la Corte ha ricondotto il nucleo della critica a un vizio revocatorio e non a un error in procedendo deducibile in cassazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione delle prove sono state ricondotte a contestazioni sulla ricostruzione fattuale e non a un vizio scrutinabile nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 183 c.p.c.
La Corte d'appello ha osservato che l'opponente avrebbe potuto formulare specifiche contestazioni anche mediante le memorie ex art. 183 c.p.c.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un errore del giudice di merito che abbia ritenuto esistente o prodotta documentazione in realtà mancante, quando l'errore attenga alla percezione del contenuto degli atti e non alla decisione sul merito della controversia, può integrare un vizio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non un motivo di ricorso per cassazione.
- Le eccezioni di difetto di legittimazione processuale o di titolarità del rapporto, se nuove e comportanti accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.
- Le doglianze che mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito non possono essere veicolate come violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. se non nei limiti propriamente consentiti dal giudizio di cassazione.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono conseguire le sanzioni economiche previste dall'art. 96, comma 4, c.p.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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