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Sentenza

Sentenza del 08/01/2024 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento di € 89.541,90 derivante da cartella di pagamento n. 0412002 relativa a IRPEF anno 1996 (contributo europeo e sanitario, interessi e sanzioni). La ricorrente ha contestato la notifica della cartella e dell'avviso di accertamento (sosteneva di non averli ricevuti), ha dedotto la prescrizione del credito erariale per presunta decorrenza del termine decennale a causa dell'affissione dell'atto al Comune oltre il termine, e ha invocato l'applicabilità di un giudicato esterno formato su accertamento relativo al 1995. In sede successiva ha anche dedotto la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte territoriale, in seguito al rinvio dalla Cassazione che aveva ritenuto rituale la notifica della cartella ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/73 (affissione all'albo comunale nel caso di irreperibilità nel comune indicato), ha ritenuto definitiva la cartella e quindi inammissibili le impugnazioni sul merito dell'accertamento. Tuttavia ha accolto parzialmente l'appello della contribuente escludendo per intervenuta prescrizione le sanzioni e gli interessi (termini quinquennali), mentre ha ritenuto non prescritti i tributi principali (termine ordinario decennale non ancora decorso tra cartella e intimazione). Le spese di giudizio sono compensate per tutti i gradi.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)

    La Corte ha ritenuto valida la notifica della cartella mediante affissione all'albo comunale ai sensi di questa norma quando nel comune non è rinvenibile abitazione, ufficio o residenza del destinatario (caso di trasferimento), con efficacia dall'ottavo giorno; la disposizione deroga all'art. 140 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    L'art. 140 c.p.c. disciplina l'affissione e le modalità dell'avviso di deposito; la Corte ha precisato che, rispetto all'atto di riscossione, l'art. 60 DPR 600/73 prevale e non impone le ricerche ex art. 140 quando opera la deroga prevista dall'art. 60 lett. e).

  • D.Lgs. 472/1997, art. 20, comma 3

    Ai sensi di questa norma le sanzioni tributarie (non fondate su sentenza passata in giudicato) sono soggette a prescrizione quinquennale; la Corte ha escluso le sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale.

  • Codice civile, art. 2948, n. 4

    Gli interessi accessori alle obbligazioni sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale; la Corte ha ritenuto prescritti gli interessi separatamente dal debito principale.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 63

    Norma procedurale sul ricorso per riassunzione; utilizzata per la proposizione dei ricorsi di riassunzione nel giudizio di rinvio.

  • DPR 602/1973, art. 26

    Richiamato dalle parti in sede di impugnazione (per la comparazione con art. 60 DPR 600/73); la Corte di legittimità aveva comunque confermato la correttezza dell'uso dell'art. 60 lett. e) per la notifica della cartella in presenza di trasferimento.

Massime di principio

  • L'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/73 è valida per la notifica delle cartelle quando il destinatario non ha nell'ambito del comune abitazione, ufficio o residenza (es. trasferimento), e in tal caso non è richiesta la spedizione della raccomandata né ulteriori ricerche da parte dell'ufficio.
  • La notifica regolare della cartella rende definitivamente acquisita la pretesa tributaria alla data di efficacia dell'affissione (inammissibili le impugnazioni sul merito e sugli atti presupposti se non proposte tempestivamente).
  • I tributi principali erariali sono soggetti al termine prescrizionale ordinario decennale, mentre le sanzioni tributarie (non fondate su sentenza passata in giudicato) e gli interessi si prescrivono in cinque anni (sanzioni: art.20 D.Lgs. 472/1997; interessi: art.2948 c.c.).
  • L'eccezione di prescrizione deve essere allegata dalle parti (non rilevabile d'ufficio), ma il giudice può applicare il termine prescrizionale corretto anche se la parte ha errato nell'indicazione del termine, purché sia allegato il fatto costitutivo (inerzia del creditore).
  • Per evitare decadenze e l'irretrattabilità del credito è fondamentale contestare tempestivamente la cartella di pagamento; contestazioni circa atti presupposti possono essere inammissibili se non proposte nel termine di impugnazione della cartella.
  • In ipotesi di soccombenza reciproca o di successo parziale, il giudice può compensare le spese di lite; dunque in contenziosi con esito misto è probabile la compensazione degli oneri di giudizio.

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