Cassazione Penale, Sentenza n. 37630/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione di un permesso premio, anche in località prossima all'istituto, per coltivare affetti familiari. Il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva rigettato l'istanza; il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo valorizzando la grave vicenda criminale pregressa (traffico di stupefacenti di rilevante entità, contiguità con cosche di 'ndrangheta, latitanza in Germania e Venezuela, contatti con narcos), le risultanze investigative e la mancanza di una sincera e critica revisione del comportamento deviante da parte del detenuto (minimizzazione dei fatti, attribuzione delle condotte a difficoltà economiche). Il ricorrente ha censurato il Tribunale per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che si sia fatto ricorso ad un automatismo fondato sulle condanne, senza valutare adeguatamente la condotta carceraria positiva e l'assenza di legami con la criminalità organizzata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, applicando i criteri dell'art. 30-ter O.P. e la giurisprudenza consolidata: il diniego del permesso premio è stato confermato in ragione della pericolosità attuale prospettata dalle indagini, della gravità dei reati commessi e della carenza di elementi di ravvedimento critico. Il giudice ha ritenuto necessario un supplemento di osservazione intramuraria prima di avviare il percorso premiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni ...; La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza ...
La norma impone tre requisiti cumulativi per concedere i permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento rieducativo. Nei casi di reati gravi e di fine pena lontano, la verifica della non pericolosità è più rigorosa e può tener conto della mancanza di una rivisitazione critica del passato criminoso.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Dispositivo che autorizza la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali nel grado considerato.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Corrias, Grillo, Patacchiola, Savio, Liso, Meneghetti)
La giurisprudenza conferma i principi applicativi dell'art. 30-ter: il giudice deve valutare i tre requisiti; la mancanza di elementi indicativi di revisione critica del passato deviante pesa negativamente; l'esame è più rigoroso per reati di particolare gravità o con fine pena lontano.
Massime di principio
- Per la concessione del permesso premio vanno verificati cumulativamente: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, e funzionalità del permesso rispetto al trattamento rieducativo.
- In presenza di reati particolarmente gravi, di collegamenti con la criminalità organizzata o di un lungo arco temporale residuo di pena, la valutazione della non pericolosità richiede maggior rigore.
- La mera buona condotta carceraria, pur rilevante, non è di per sé sufficiente: è necessario anche evidenziare una sincera e critica rielaborazione del passato criminoso; la minimizzazione o la negazione del ruolo svolto pesa negativamente.
- Le risultanze investigative e gli atti degli organi di polizia giudiziaria che descrivono profili di attuale pericolosità possono giustificare il rigetto del beneficio e l'adozione di un periodo ulteriore di osservazione intramuraria.
- Il giudice di merito deve motivare puntualmente la decisione collegando le risultanze probatorie ai tre requisiti normativi; il controllo di legittimità valuta la congruità e la logicità della motivazione, non sostituendosi al giudice del merito quando la decisione sia adeguatamente motivata.
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