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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6343/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla portata dell'espressione "periodo di servizio prestato" dell'art. 124, I co, DPR n.1092/1973: i controricorrenti, ex militari della Marina, sostenevano che nella costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS (per chi cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione) dovesse essere considerata non solo la durata del servizio effettivamente prestato, ma anche l'aumento figurativo di anzianità riconosciuto dall'art. 19 del DPR 1092/1973 (aumento di 1/3 o di 2/5 per servizio a bordo di navi in armamento/riserva). L'INPS impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto tale maggiorazione anche ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata della Corte d'appello e decidendo nel merito per il rigetto dell'originaria domanda dei controricorrenti. Il principio affermato è che, ratione temporis, ai fini della costituzione della posizione assicurativa INPS prevista dall'art. 124 DPR 1092/1973 per chi cessa dal servizio senza aver diritto a pensione, non spetta l'aumento convenzionale dell'anzianità (1/3 o 2/5) previsto dall'art. 19 del medesimo DPR; rileva solo il servizio effettivamente prestato. La Corte ha fondato la decisione anche sulla giurisprudenza della Corte dei Conti e sulla sentenza della Corte Costituzionale n.39/2018 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto.

Norme richiamate

  • DPR n.1092/1973, art.124, I comma

    Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato

    La Corte ha interpretato che "periodo di servizio prestato" si riferisce al servizio effettivamente svolto e non ingloba le maggiorazioni figurative di anzianità previste da altre norme (es. art.19) ai fini della costituzione della posizione assicurativa INPS per chi cessa senza diritto a pensione

  • DPR n.1092/1973, art.19

    "Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo [...]. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti [...]"

    L'aumento convenzionale di anzianità previsto da questo articolo costituisce una maggiorazione finalizzata al trattamento pensionistico ma, secondo la Corte, non rileva per la costituzione della posizione assicurativa INPS prevista dall'art.124 per i cessati senza diritto a pensione

  • Legge n.322/1958, art. unico (richiamata)

    Usata dalla giurisprudenza come parametro interpretativo per evidenziare il criterio del "servizio effettivo" nei rapporti previdenziali, rilevante nella lettura storica del sistema

  • D.L. n.78/2010, art.12-undecies (abrogazione e modifiche successive)

    La norma ha inciso sul regime applicabile ratione temporis e sull'abrogazione di alcune disposizioni antecedenti; la Corte ha tenuto conto della disciplina temporale nell'applicazione dell'art.124

  • Sentenze Corte dei Conti (Sezioni riunite) n.8/2011 e n.11/2011

    Hanno affermato il principio che, per la costituzione della posizione assicurativa INPS prevista dall'art.124, può essere valutato soltanto il servizio effettivamente prestato; le maggiorazioni figurative non concorrono a determinare tale posizione

  • Corte Costituzionale, sent. n.39/2018

    Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata circa l'interpretazione che esclude le maggiorazioni figurative ai fini dell'art.124, ritenendo compatibile la disciplina con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza

Massime di principio

  • Per la costituzione della posizione assicurativa INPS prevista dall'art.124 DPR 1092/1973 per chi cessa dal servizio senza aver diritto a pensione, si considera il servizio effettivamente prestato e non le maggiorazioni figurative di anzianità (es. aumenti ex art.19 per servizio su navi).
  • Se il lavoratore ha invece cessato il servizio avendo acquisito il diritto alla pensione, le maggiorazioni convenzionali (art.19) concorrono al computo pensionistico secondo la disciplina ordinaria; va quindi sempre verificare se, al momento della cessazione, il diritto a pensione era stato maturato.
  • Verificare la temporalità: applicare la normativa e la giurisprudenza vigenti ratione temporis (es. abrogazioni o modifiche intervenute), poiché il trattamento può variare in base al periodo considerato.
  • Accertare se la maggiorazione figurativa sia stata formalmente riconosciuta/amministrativamente accreditata nel rapporto di servizio: il riconoscimento amministrativo non equivale automaticamente alla rilevanza ai fini della costituzione della posizione INPS, salvo diversamente previsto dalla legge o giurisprudenza sovraordinata.
  • In presenza di controversie simili, consultare la giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti e la Corte Costituzionale: dopo la sentenza n.39/2018 le possibilità di successo per chi contesta l'esclusione delle maggiorazioni ai fini dell'art.124 sono limitate.

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