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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5796/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del differenziale tra le somme percepite dalla società cessionaria (MP Facility) e quanto avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso la società cedente, per il periodo intercorrente dalla cessione del ramo d'azienda (novembre 2004) alla pronuncia giudiziale di illegittimità della cessione (sentenza del Tribunale di Bari pubblicata l'8.1.2016). La Corte d'appello di Milano aveva riconosciuto a favore del lavoratore €83.711,34 a titolo di danno. Telecom ha impugnato sostenendo, in sintesi, che la sentenza di appello ha confuso la ricostituzione ex tunc del rapporto e la fattispecie dell'inadempimento, omettendo che per ottenere il risarcimento relativo al periodo anteriore alla declaratoria di illegittimità il lavoratore deve previamente costituire in mora il cedente (offerta della prestazione o intimazione), e ha censurato la quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Telecom, ritenendo che per il periodo precedente alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'illegittimità della cessione non sussiste diritto alla retribuzione ma solo un diritto risarcitorio subordinato alla preventiva costituzione in mora del datore di lavoro cedente. Nel caso di specie l'offerta della prestazione è avvenuta solo dopo la pronuncia giudiziale e la Corte territoriale aveva correttamente accertato l'assenza di una valida messa in mora nel ricorso introduttivo; pertanto non è maturato alcun diritto al risarcimento per il periodo controverso. La Cassazione, decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore. Per la parziale reciproca soccombenza e la novità della questione le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1217 cod.civ.

    La Corte richiede la costituzione in mora del datore di lavoro (ex art. 1217) come presupposto per ottenere il risarcimento del danno relativo al periodo antecedente alla declaratoria giudiziale: la messa in mora rende ingiustificato il rifiuto del cedente e rende risarcibile il danno.

  • art. 1218 cod.civ.

    Regola la responsabilità per inadempimento; la Corte sottolinea che l'inadempimento rileva come fatto risarcibile solo se il sinallagma contrattuale era attuale o se il datore è stato posto in mora quando il rapporto viene ricostituito ex tunc.

  • art. 1223 cod.civ.

    Principio generale sul risarcimento del danno; la quantificazione deve tener conto degli eventuali aliunde perceptum deducibili.

  • art. 1206 cod.civ.

    Richiamato in relazione alla distinzione tra obbligazioni corrispettive e natura risarcitoria delle pretese per il periodo anteriore alla declaratoria di illegittimità.

  • Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018

    Cass. Sez. Un. n. 2990/2018

    Conferma la distinzione tra il periodo successivo alla declaratoria (in cui il datore, anche se non riceve la prestazione, deve corrispondere la retribuzione per effetto della ricostituzione del rapporto) e il periodo precedente (per il quale vale la regola generale del sinallagma: diritto alla retribuzione solo in presenza della prestazione, salvo diversa previsione; per il periodo anteriore vige il rimedio risarcitorio subordinato alla messa in mora).

  • Cass. Sez. Un. n. 14381 del 2002

    Cass. Sez. Un. n. 14381/2002

    Ha affermato che, per gli intervalli 'non lavorati' in casi di nullità di termine o simili, il diritto al risarcimento per le retribuzioni perdute sussiste solo se il datore è in mora; applicato analogicamente alla cessione illegittima.

  • art. 2697 cod.civ.

    Richiama il principio della prova: onere della prova in tema di allegazioni in giudizio (utilizzato nei motivi incidentali relativi all'onere probatorio dei premi/benefit).

  • art. 414 cod.proc.civ.

    Riferito dai ricorrenti incidentali in relazione alla possibilità di decidere sulla domanda quando i fatti sono sufficientemente allegati; la Corte però ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sul requisito della messa in mora.

  • art. 112 e 115 cod.proc.civ.

    Riferiti dai ricorrenti incidentali in tema di corretta interpretazione della domanda e della motivazione; la Corte ha considerato questi motivi assorbiti dalla decisione di merito.

Massime di principio

  • Se una cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima, la ricostituzione ex tunc del rapporto produce effetti diversi a seconda del periodo: per il tempo successivo alla pronuncia il datore di lavoro cedente è obbligato a corrispondere la retribuzione anche se la prestazione non è stata resa; per il periodo precedente la pronuncia non sussiste automaticamente diritto alla retribuzione ma solo un diritto risarcitorio.
  • Per ottenere il risarcimento relativo al periodo anteriore alla dichiarazione di illegittimità, il lavoratore deve preventivamente costituire in mora il cedente (offerta della prestazione o intimazione), altrimenti la pretesa è inammissibile perché manca l'elemento della mora del debitore.
  • Nella quantificazione del danno vanno detratte le somme percepite altrove (aliunde perceptum) nella misura in cui siano effettivamente percepite e non ripetibili dagli enti previdenziali; la prova dei premi e benefit deve essere chiara e specifica.
  • La distinzione dottrinale e giurisprudenziale tra obbligazione retributiva (sinallagma) e obbligazione risarcitoria è cruciale: la ricostruzione ex post del rapporto non crea automaticamente tutti gli effetti retributivi per i periodi in cui la prestazione non è stata effettivamente resa, salvo che non ricorrano i presupposti della mora del cedente o della pronuncia già pubblicata.
  • In presenza di controversie simili è fondamentale documentare e provare tempestivamente sia l'offerta della prestazione sia gli elementi probatori relativi ai trattamenti economici vantati (parametri di calcolo, contenuto di accordi sindacali, modalità di corresponsione dei premi) per evitare la perdita della pretesa risarcitoria.

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