Cassazione Civile, Sentenza n. 5788/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il pagamento del differenziale retributivo per il periodo intercorrente tra la cessione del ramo d'azienda (novembre 2004) e la pronuncia giudiziale di illegittimità della cessione (sentenza del Tribunale di Bari del 31.12.2005), sostenendo di dover percepire come retribuzione quanto avrebbe avuto per continuità del rapporto con il cedente. La questione verteva sulla qualificazione del credito (retributivo o risarcitorio) e sulla necessità di costituzione in mora del datore di lavoro cedente per ottenere il risarcimento relativo al periodo anteriore alla declaratoria di illegittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le somme richieste per il periodo precedente alla pronuncia di illegittimità non sono retribuzione dovuta ex tunc ma diritto al risarcimento per l'ingiustificato impedimento alla prestazione; tale risarcimento può essere ottenuto solo dopo aver preventivamente costituito in mora il datore di lavoro cedente (con messa a disposizione delle energie lavorative o intimazione a riceverle). Poiché la lavoratrice ha costituito in mora il cedente solo dopo la sentenza, la domanda è stata rigettata. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La cessione del ramo d'azienda senza consenso del lavoratore può essere denunciata come illegittima; la declaratoria di illegittimità determina la ricostituzione ex tunc del rapporto con il cedente, ma non implica automaticamente il diritto alla retribuzione per il periodo anteriore alla pronuncia.
art. 1217 c.c.
Richiamata quale norma di riferimento per la costituzione in mora del datore di lavoro: il lavoratore deve intimare il cedente a ricevere la prestazione (o mettere a disposizione le proprie energie) per rendere ingiustificato il rifiuto e poter ottenere il risarcimento.
art. 1218 c.c.
Norma richiamata in relazione alla responsabilità per inadempimento e al conseguente obbligo risarcitorio del debitore (datore di lavoro) per i danni subìti dal lavoratore.
art. 1223 c.c.
Riferimento ai criteri di liquidazione del danno; il giudice applica i principi risarcitori per quantificare il danno equivalente alle retribuzioni perdute, detratto l'aliunde perceptum.
art. 1206 e 1207 c.c.
Citate dalla ricorrente per censurare la motivazione della Corte territoriale; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non si debbano sovrapporre i profili relativi alla ricostituzione ex tunc (obbligo retributivo per il periodo successivo alla pronuncia) e il periodo anteriore (diritto risarcitorio condizionato alla costituzione in mora).
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n.3)
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di legge); la Corte ha esaminato i motivi ex art.360 e li ha ritenuti infondati.
Cass. Sez. Un. n. 2990/2018 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui, dopo la declaratoria di illegittimità della cessione e l'ordine di ripristino, il rapporto con il cessionario è fatto e il cedente resta comunque obbligato a corrispondere le retribuzioni successive alla sentenza anche in assenza di prestazione effettiva, ove ingiustificato il mancato reintegro.
Cass. n. 14381/2002 (Sez. Un.) e altra giurisprudenza citata
Giurisprudenza consolidata che distingue il periodo successivo alla pronuncia (dove prevale un obbligo retributivo del cedente anche senza prestazione effettiva) dal periodo anteriore (dove sussiste solo il diritto al risarcimento, subordinato alla messa in mora).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater
Norma processuale richiamata per gli effetti sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'eventuale ulteriore versamento.
Massime di principio
- Se la cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima ex tunc, la ricostituzione del rapporto produce effetti retributivi certamente per il periodo successivo alla pronuncia: il cedente deve retribuire anche in mancanza di prestazione effettiva se il mancato reintegro è ingiustificato.
- Per il periodo anteriore alla pronuncia di illegittimità la pretesa del lavoratore ha natura risarcitoria e non automatica natura retributiva: il lavoratore deve prima costituire in mora il cedente (mettendo a disposizione le proprie energie o intimando il datore a riceverle) per ottenere il risarcimento delle retribuzioni perdute.
- La mancata costituzione in mora prima della sentenza impedisce di ottenere il risarcimento per il periodo precedente alla pronuncia; la costituzione in mora è condizione di procedibilità del risarcimento in tale ipotesi.
- In sede di quantificazione del danno vanno detratte le somme 'aliunde perceptum' (quanto il lavoratore ha percepito altrove nel medesimo periodo).
- In casi analoghi (nullità del termine, trasformazione di rapporti, ecc.) va applicata la stessa distinzione tra effetti ex tunc successivi alla pronuncia e risarcimento per gli intervalli precedenti subordinato alla messa in mora.
- Prassi consigliata: al primo rifiuto del cedente di ricevere la prestazione, il lavoratore dovrebbe inviare immediatamente formale messa in mora e documentare la disponibilità a prestare lavoro, per preservare il diritto al risarcimento in caso di successiva declaratoria giudiziale di illegittimità.
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