Cassazione Penale, Ordinanza n. 02471/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo ragioni di esonero. La decisione di merito sul patteggiamento e sulla revoca della patente è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 20 maggio 2025 il G.U.P. di Milano ha applicato, ex art. 444 c.p.p., nei confronti dell'imputato la pena di mesi undici e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime contestato ai sensi dell'art. 589-bis, comma 1, c.p., disponendo anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente motivato la scelta della revoca, anziché della sospensione della patente, richiamando i parametri indicati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 17 aprile 2019. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva giustificato la revoca sulla base della particolare gravità della regola cautelare violata, desumibile immediatamente dal capo di imputazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiamato quale base del patteggiamento sul quale era stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 589-bis, comma 1, c.p.
in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
individua il reato oggetto del giudizio di merito.
Corte cost. n. 88 del 17 aprile 2019
parametri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019
invocata dalla difesa a sostegno della tesi sulla necessità di motivare la scelta tra revoca e sospensione della patente.
Corte cost. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, la censura sulla sanzione amministrativa accessoria è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- La scelta della revoca della patente, in luogo della sospensione, può essere sorretta da una motivazione sintetica ma logicamente congrua quando si fonda sulla particolare gravità della regola cautelare violata e tale gravità sia immediatamente desumibile dal capo di imputazione.
- In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente invocare in astratto i parametri costituzionali o giurisprudenziali: occorre individuare un effettivo vizio della motivazione o una violazione di legge della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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