Sentenza n. 2273/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso su un’istanza di permesso di costruire, unitamente alla diffida all’inizio dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato un’istanza di permesso di costruire per opere di ampliamento strumentali all’attività produttiva esistente, acquisendo il parere igienico-sanitario dell’ASP e l’autorizzazione paesaggistica dell’Ente Parco dell’Etna. Decorso inutilmente il termine procedimentale, aveva ritenuto formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 e aveva comunicato l’inizio dei lavori. Nella stessa data il Comune adottava un provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, motivato dalla pendenza di controversie relative al riscatto degli impianti funiviari, al diniego di rinnovo della concessione e alla possibile incidenza delle opere sulla determinazione dell’indennità di riscatto. La ricorrente deduceva: violazione dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, per mancata indicazione di un vizio di illegittimità del titolo tacito; difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e sull’affidamento maturato; travisamento dei fatti e sviamento di potere, poiché l’autotutela sarebbe stata utilizzata per incidere su contenziosi concessori estranei alla conformità edilizia; violazione dei principi di ragionevolezza e pertinenza dell’interesse pubblico; violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; illegittimità autonoma della diffida all’inizio dei lavori. Il Comune sosteneva che l’opera avrebbe alterato lo stato dei luoghi e condizionato la procedura di riscatto, invocando inoltre l’art. 21-octies l. n. 241/1990 per sostenere l’irrilevanza dell’omessa partecipazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di autotutela e gli atti connessi. Ha rilevato anzitutto che il Comune aveva riconosciuto la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire e che tale titolo, una volta perfezionatosi, è sottoposto al regime dell’atto amministrativo, potendo formarsi anche su una domanda eventualmente non conforme alla legge, salva la successiva autotutela nei limiti previsti dall’art. 21-nonies. L’annullamento d’ufficio richiede però l’indicazione puntuale del vizio di illegittimità dell’atto originario, oltre a un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, da valutare comparativamente con l’affidamento del privato. Nel caso concreto il provvedimento comunale non indicava alcun vizio del titolo edilizio tacito: mancava quindi il presupposto fondamentale dell’annullamento d’ufficio. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la motivazione perché fondata sulla pendenza di controversie concessorie e sul possibile pregiudizio per la procedura di riscatto, interessi non direttamente collegati ai presupposti urbanistico-edilizi del titolo. La pendenza di un contenzioso tra amministrazione e privato non costituisce, di per sé, interesse pubblico sufficiente a rimuovere un titolo edilizio; l’interesse addotto avrebbe dovuto riguardare questioni edilizie pertinenti ed essere bilanciato con l’affidamento del privato. È stata ravvisata anche una carenza di motivazione per l’omessa considerazione dell’affidamento della società, particolarmente significativo in ragione del decorso del tempo e dell’acquisizione di atti favorevoli di altre amministrazioni. Il TAR ha infine accolto la censura relativa alla partecipazione procedimentale: l’annullamento d’ufficio avrebbe dovuto essere preceduto da un’interlocuzione con la società, tanto più perché il titolo si era formato proprio per inerzia comunale. L’art. 21-octies non era applicabile, poiché l’esercizio dell’autotutela comportava valutazioni discrezionali e il contenuto del provvedimento non era vincolato né necessariamente predeterminato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro e la causa è sufficientemente istruita e trattata.
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzioassenso
Il decorso infruttuoso del termine determina la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire; il titolo tacito, una volta perfezionatosi, è sottoposto al regime dell’atto amministrativo.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio presuppone l’indicazione puntuale del vizio di illegittimità dell’atto originario, un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, il rispetto del termine ragionevole e una motivazione che bilanci tale interesse con l’affidamento del privato.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
Il procedimento di annullamento d’ufficio deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio e da un’effettiva possibilità di interlocuzione del destinatario, salvo i presupposti per l’applicazione della disciplina dei vizi formali non invalidanti.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La non invalidità dell’omessa comunicazione di avvio non opera quando l’esercizio del potere è ampiamente discrezionale e non è dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 37-bis l.r. Sicilia n. 27/2024
Costituisce la disciplina regionale invocata per la realizzazione dell’ampliamento strumentale dell’attività produttiva esistente.
artt. 65 e 93 d.P.R. n. 380/2001
Sono richiamati con riguardo al deposito del progetto presso il Genio Civile; il testo non attribuisce loro una specifica incidenza decisoria ulteriore.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, anche formatosi per silenzio-assenso, richiede l’indicazione puntuale di un vizio di illegittimità dell’atto originario; non è sufficiente allegare un interesse pubblico alla modifica della situazione di fatto o alla prevenzione di conseguenze sfavorevoli per l’amministrazione.
- L’interesse pubblico concreto e attuale posto a fondamento dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio deve essere pertinente agli interessi urbanistico-edilizi disciplinati dalla normativa di settore. La pendenza di controversie estranee alla conformità edilizia del progetto non costituisce, di per sé, una motivazione sufficiente per l’esercizio dell’autotutela.
- L’annullamento d’ufficio deve contenere una motivazione specifica sul bilanciamento tra l’interesse pubblico alla rimozione e l’affidamento del privato nella validità e stabilità del titolo, affidamento che assume particolare rilievo quando sia decorso un significativo periodo di tempo e siano stati acquisiti plurimi atti favorevoli di altre amministrazioni.
- Il procedimento di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio deve essere improntato al contraddittorio e alla valutazione comparativa degli interessi. L’omessa comunicazione di avvio non è irrilevante quando l’amministrazione dispone di un potere discrezionale e il contenuto dell’atto non è vincolato né necessariamente predeterminato.
- Il silenzio-assenso, ove si siano verificati i relativi presupposti, produce effetti equivalenti a quelli di un provvedimento espresso; il titolo tacito può quindi essere rimosso solo mediante gli strumenti e nel rispetto dei presupposti dell’autotutela decisoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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