Sentenza n. 4750/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.3113 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3113 del 2 luglio 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto € 524,67 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 3113/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al compenso individuale accessorio per i contratti oggetto di causa e condannato il Ministero al pagamento di € 524,67, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il titolo, notificato il 19 luglio 2025, non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 aprile 2026. Era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la pretesa risultava documentata e il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico a cura della ricorrente; il Commissario potrà avvalersi delle strutture indicate in motivazione e non percepirà compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il TAR, decidendo il ricorso per ottemperanza, accerta l'inadempimento del titolo e ordina all'amministrazione di eseguirlo, con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per agire in ottemperanza in relazione a un titolo esecutivo che impone il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, deve essere decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a
In caso di dichiarazione del difensore di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese liquidate possono essere distratte in suo favore.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a
Il TAR regola le spese secondo la soccombenza e dispone la distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente nei termini di legge, solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza e il contenuto del titolo esecutivo e l'amministrazione non contesta il mancato adempimento, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine.
- Per assicurare l'effettività dell'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva qualora l'amministrazione resti inerte oltre il termine assegnato.
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