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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. -Sez. Lavoro n. 1407/2024, pubblicata in data 31.05.2024, nel procedimento n. r.g. 2816/2021, notificata all’Amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 1407/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente e il Ministero era stato condannato al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili fino al saldo, nei limiti della prescrizione quinquennale. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata all'amministrazione il 21 novembre 2024 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, obbligata a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile, consistente nel pagamento delle differenze retributive e degli interessi dovuti. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione del comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, da insediarsi su istanza della ricorrente e da operare nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce un diritto nei confronti di una pubblica amministrazione ha valore conformativo-ordinatorio per l'amministrazione, la quale deve adottare gli atti e compiere le attività necessarie a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, senza che l'amministrazione abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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