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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41240/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto del deposito di rinuncia al ricorso da parte del difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, e della successiva accettazione della rinuncia da parte del difensore dei controricorrenti, anch'egli munito di procura speciale. Pertanto ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata decisione nel merito e la Corte ha disposto nulla per le spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni proprietari confinanti nei confronti di altri proprietari, volta a ottenere l'abbattimento di un manufatto realizzato sul fondo dei convenuti, oppure il suo arretramento, deducendo la violazione delle distanze previste dal regolamento comunale. In primo grado il Tribunale aveva escluso la fondatezza della domanda ritenendo che il bene non integrasse una nuova costruzione e fosse quindi esentato dalla disciplina sulle distanze; aveva invece accolto la riconvenzionale dei convenuti di usucapione del diritto di passaggio. In appello la Corte territoriale, in parziale riforma, aveva ordinato ai convenuti di arretrare il fabbricato sino al rispetto della distanza di 5 metri dal confine, confermando il resto della decisione. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati i contenuti specifici dei motivi, perché il giudizio si è chiuso per rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • null

    Non sono richiamate espressamente norme di legge nel testo riportato; la decisione si fonda unicamente sulla rinuncia al ricorso accettata dalle controparti.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è validamente accettata dalla parte controricorrente, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sul merito della controversia e può statuire nulla sulle spese.
  • La verifica della Corte, in tale ipotesi, si concentra esclusivamente sulla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, non sui profili sostanziali della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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